L’art 17 cpv. 2 LPT conferisce a questo scopo ai cantoni il necessario margine d’azione. Ecco quindi che il Consiglio di Stato, nel caso concreto, facendo capo a queste disposizioni, ha previsto d’introdurre un nuovo capoverso nella norma NAPR relativa alle zone AP-EP, capace di garantire misure protettive e possibilità d'intervento delle autorità cantonali competenti in materia di protezione della natura e del paesaggio, al momento dell’esecuzione del previsto progetto (cfr. DFG in Commento alla LPT art. 17 n. 31).