a ,seconda frase LALPT, all’interno delle singole zone possono essere previsti ulteriori vincoli o agevolazioni per particolari forme di utilizzazione quali quelle destinate al turismo o allo svago. Tutte misure queste atte a tutelare un paesaggio meritevole di protezione, senza necessariamente istituire una zona protetta. Le zone protette non costituiscono del resto l’unico mezzo atto ad assicurare una protezione efficace; numerosi altri strumenti giuridici permettono di conseguire il medesimo risultato (vedi DFG in Commento alla LPT, art 17 n. 25). L’art 17 cpv. 2 LPT conferisce a questo scopo ai cantoni il necessario margine d’azione.