A questo proposito il Consiglio di Stato ha quindi prudenzialmente inserito un apposito capoverso nelle norme di attuazione del PR (art . 31 cpv. 4 NAPR). Questo modo di procedere è senz’altro corretto. Infatti giusta l’art 29 lett. b LALPT, nelle norme di attuazione di un PR possono essere stabilite le regole particolari sull’utilizzazione e i parametri edilizi per ogni singola zona comprese quelle destinate ad edifici e attrezzature pubbliche. Rispettivamente, a norma dell’art 28 cpv. 2 lett. a ,seconda frase LALPT, all’interno delle singole zone possono essere previsti ulteriori vincoli o agevolazioni per particolari forme di utilizzazione quali quelle destinate al turismo o allo svago.