pertanto ammissibile che per singoli comparti l’azzonamento venga tenuto in sospeso o fatto dipendere da determinate condizioni, senza che siano date le premesse di cui sopra. Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il comune ha proceduto, conformemente all’obbligo sancito dall’art 2 LPT, all’azzonamento delle particelle site in località “___________ ________________ _______________”. Il comparto è stato in effetti esplicitamente assegnato ad una zona AP-EP per la realizzazione di un’area di svago a lago. L’autorità comunale non ha quindi in concreto né differito, né sospeso l’azzonamento, come erroneamente sostenuto dall'insorgente.