Preliminarmente i ricorrenti censurano l’operato del Consiglio di Stato che ha, a loro dire, avvallato la zona AP-EP sotto condizione sospensiva, subordinando la realizzazione delle infrastrutture in essa previste alla verifica della loro compatibilità con i pericoli naturali insiti nella zona e con i contenuti naturalistici e paesaggistici della stessa. Essi ritengono inammissibile ed illegale sancire dapprima la pubblica utilità di una zona per poi far dipendere la sua effettiva attuazione da successivi esami, che andrebbero effettuati già al momento della scelta pianificatoria. 2.1 Secondo una costante giurisprudenza l’obbligo di pianificare il territorio sancito dall’art. 2 LPT