{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-320_1995-07-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21304&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e01e2b5ba0d1d19a73b488a54a634bea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.07.1995 90.1994.320"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.07.1995 90.1994.320"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 26.07.1995 90.1994.320"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:07", "Checksum": "d4a71f731083dea870140abcb6fa412d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 26.07.1995 90.1994.320\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa località è infatti raggiungibile da ovest da ______________,e da est\ndal Grotto dei ______________tramite dei sentieri che possono anche\nessere migliorati. Inoltre, come correttamente sostenuto dall’autorità\ncomunale, nulla osta a che in futuro i collegamenti lacuali vengano potenziati,\nper esempio con la realizzazione di nuovi attracchi per natanti pubblici.\n5. Riconosciute quindi, per le suddette considerazioni, la legittimità della contestata limitazione della proprietà privata, l’impugnativa va respinta pure nel merito.\n6. Per finire i ricorrenti avanzano dubbi circa la fattibilità finanziaria dell’opera prevista.\nIn linea di principio non tocca né compete al TPT pronunciarsi sulla bontà, e tantomeno sull'opportunità, di scelte finanziarie adottate dai comuni. Il TPT, dato il riserbo impostogli in casi del genere, non può di regola entrare nel merito delle spese per opere pubbliche che l'autorità comunale decide di accollarsi. Il tribunale interviene quando le scelte pianificatorie sono evidentemente insostenibili dal punto di vista dei costi. Il cittadino deve infatti essere protetto da scelte arbitrarie, quali sarebbero azzonamenti AP/EP che non potranno avere concrete utilizzazioni per carenza di mezzi finanziari. In caso contrario vi sarebbe uno sperpero di terreno e un danno alla collettività e in particolare alla persona gravata dal vincolo.\nIn concreto però non v’è nulla che lasci intendere che l’autorità comunale abbia evidentemente sopravvalutato le possibilità finanziarie del comune, e che le opere previste dal PR siano irrealizzabili per meri motivi finanziari. Anche questa censura non merita quindi accoglimento.\n7. Per le pregresse considerazioni il ricorso deve essere integralmente respinto. Le spese e le tasse seguono la soccombenza.\nPer questi motivi,\nvisti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso é respinto.\n2. Le spese e tasse di giustizia di Fr. 1000.- sono poste a carico, in parti uguali e in via solidale, dei ricorrenti.\n3. Intimazione: -\nAvv. ________._________\n- Municipio di ______\n- Consiglio di Stato, _________\n- Sezione pianificazione urbanistica, _________\nTribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente Il segretario"}