{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-320_1995-07-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21304&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e01e2b5ba0d1d19a73b488a54a634bea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.07.1995 90.1994.320"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.07.1995 90.1994.320"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 26.07.1995 90.1994.320"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:07", "Checksum": "d4a71f731083dea870140abcb6fa412d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 26.07.1995 90.1994.320\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n(vedi variante 1), si può in concreto ottenere una struttura che risponde\ncertamente ad un bisogno sempre più sentito da parte della popolazione, sia\nresidente che turistica, ossia quello di poter raggiungere ampi spazi naturali,\ndistensivi, vicini alla città, senza doversi sottoporre ai disagi di lunghe\ntrasferte.\nNon bisogna inoltre dimenticare che in concreto trattasi di un paesaggio\ninserito nell’inventario federale IFP e ripreso dal _______________\n_____________cantonale come area con componenti naturali accertate (vedi\nscheda di coordinamento no. 1.1.46). Ciò a comprova dell'attrattività\nparticolare del comprensorio, che riveste un evidente interesse pubblico per\nla promozione turistico/sportiva dell’intera regione del luganese.\nDel resto la creazione di una zona di svago organizzata presenta pure il\nvantaggio di riuscire finalmente a controllare l’attività antropica che\nattualmente già si volge in loco, però in modo disordinato e con evidenti\neffetti negativi sulla flora e sulla fauna del posto.\nBisogna inoltre rilevare come l’interesse di una zona per attrezzature ed\nedifici pubblici può anche consistere nei bisogni futuri della comunità, purché\nsiano indicati precisamente dall'organo che procede alla pianificazione e\nl'aspettativa abbia una buona verosimiglianza di concretizzarsi (DTF 6 giugno\n1988 in re __________ e DTF 103 Ia 187 con riferimenti, specialmente 102 Ia\n369).\nQuesto principio era già stato enunciato e ribadito dalla precedente giurisprudenza.\nIn DTF 88 I 295 il Tribunale federale, premesso che l'autorità non deve andare oltre quanto serve a realizzare lo scopo d'interesse pubblico perseguito e precisato che la regola vale segnatamente quando un comune intende realizzare i suoi progetti in vista di bisogni futuri, dichiara che il comune non potrà, col pretesto di assicurare questi bisogni, usare il proprio potere pubblico per riservarsi importanti superfici di terreno senza precisarne la destinazione e al solo scopo di disporre al momento opportuno di una quantità di fondi sufficiente per godere di una grande libertà di manovra nella pianificazione del territorio comunale.\nInfine il DTF 114 Ia 336 conferma i principi sopra evocati, con la precisazione che se attente analisi e prognosi, effettuate coi metodi riconosciuti della pianificazione del territorio, comprovano l'asserita necessità di terreno per determinate esigenze pubbliche, la fissazione di zone AP-EP non è censurabile.\nNella fattispecie i\nricorrenti ritengono che questi principi non sono stati rispettati, non avendo\nil Comune sufficientemente precisato i suoi intendimenti. A mente di questo\nTribunale ciò non corrisponde al vero. Dagli atti figuranti nell’incarto,\nrisulta chiaramente sia l’intenzione che la necessità di creare in questo\ncomparto un area di svago a lago, senza grossi interventi infrastrutturali, ma\nsoprattutto rispettosa dell’ambiente circostante e oltretutto attenta a\npreservare gli utenti da eventuali pericoli che possono derivare dalla presenza\ndella cava inattiva. Nessuna incertezza esiste quindi in merito al futuro\nutilizzo di questa zona AP-EP.\nDalle pregresse considerazioni appare pertanto evidente che, in concreto,\nsussiste un interesse pubblico generale a poter accedere e disporre di questo\nluogo.\nLa misura pianificatoria prevista è quindi anche da questo profilo\nconfermabile.\n4.1.3 Resta da esaminare la\nquestione a sapere se il vincolo AP-EP rispetti il principio della\nproporzionalità e segnatamente se il mezzo adottato è il meno incisivo fra\nquelli possibili, è idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso\ne se sussiste un rapporto ragionevole tra il risultato da raggiungere e la\nrestrizione della proprietà necessaria al suo conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113\nIa 137).\nI ricorrenti negano l’adeguatezza della scelta pianificatoria all’esame. Questa\ncensura non può però essere seguita. Infatti è unanimemente riconosciuto che\nquesto comparto costituisce una delle poche radure seminaturali ,che si\naffacciano sul lago, ancora esistenti nel comune, come pure una delle poche\naree ancora libere che presenta tutte le caratteristiche adatte per\nun’utilizzazione a scopo ricreativo e distensivo su uno spazio relativamente\ngrande a contatto con la natura e con il lago. L’azzonamento previsto risulta\nquindi senz’altro adeguato al raggiungimento dello scopo previsto. Esso è\ninoltre certamente il meno incisivo. In effetti nella perizia sulla valutazione\npreliminare della sistemazione del comparto “______________”,\nsopraccitata, sono stati, come già detto, valutati tre tipi d’interventi e di\nutilizzazioni possibili del sedime in questione. Tra le tre soluzioni possibili\nè stata scelta, a mente di questo Tribunale, la variante che meglio si addice\nalla situazione concreta. L’intenzione di realizzare in loco solo poche opere\nsia per protezione contro eventuali franamenti dalle pareti della cava (muretti\ne reti di protezione), come pure per garantire un minimo di servizi, appare\nsicuramente adeguata e pertinente.\nPer quel che concerne l’esame della proporzionalità in senso stretto, ossia\ndella sussistenza di un rapporto ragionevole tra l’interesse pubblico a\nconseguire lo scopo e il sacrificio che ne deriva al privato, questo Tribunale\nritiene che trattandosi in concreto di particelle che comunque non offrirebbero\ngrandi possibilità di sfruttamento trovandosi da sempre inserite in zona\nresidua, il sacrificio imposto ai proprietari non è sproporzionato rispetto\nagli intendimenti che con ciò si vuole perseguire.\nAlla luce di queste considerazioni si può senz’altro concludere che la misura pianificatoria\nall’esame rispetta il principio della proporzionalità.\n4.1.4 In merito alle presunte\ndifficoltà d’accesso evidenziate dai ricorrenti, va rilevato che la questione\nnon può essere considerata d’impedimento alla scelta pianificatoria proposta."}