{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-320_1995-07-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21304&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e01e2b5ba0d1d19a73b488a54a634bea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.07.1995 90.1994.320"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.07.1995 90.1994.320"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 26.07.1995 90.1994.320"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:07", "Checksum": "d4a71f731083dea870140abcb6fa412d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 26.07.1995 90.1994.320\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. 55).\nIl Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).\n4. Nel merito i ricorrenti rilevano come l’azzonamento previsto viola la loro proprietà, ritenuto che non sono adempiuti i presupposti atti a giustificare una sua limitazione. In particolare essi censurano l’esistenza di un qualsiasi interesse pubblico, come pure della pretesa pubblica utilità del progetto di pianificazione proposto, nonché la sua adeguatezza e conformità ai principi basilari che dottrina e giurisprudenza hanno sviluppato in materia.\n4.1 È ovvio che\nl’assegnazione di un fondo ad una zona per lo svago e il tempo libero comporta\nuna restrizione importante della proprietà privata.\nPer prassi costante del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico\ndella proprietà è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall’art.\n22 ter Cost. solo se si fonda su una base legale (che deve essere chiara ed\nesplicita quando la limitazione è particolarmente grave, DTF 114 Ia 117 consid.\n3), è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il\nprincipio di proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale\nistituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF\n115 Ia consid. 4, 114 Ia 249 consid. 5a, 114 Ia 337 consid. 2, 113 Ia 364 consid.\n2). Nella fattispecie il problema della violazione della garanzia della\nproprietà quale istituto non si pone. I problemi espropriativi esulano invece\ndalle competenze del TPT.\n4.1.1 In merito al\npresupposto della base legale, del resto neppure contestato dagli insorgenti,\nva rilevato che il diritto cantonale ticinese ha previsto all’art 28 cpv. 2\nlett. d LALPT, che nelle rappresentazioni grafiche dei PR possono essere pure\nstabiliti dei comprensori destinati a zone per servizi e attrezzature\nd’interesse pubblico d’importanza locale, sovracomunale, cantonale o federale.\nLa riserva di questi spazi permette alle autorità incaricate di organizzare il\nproprio territorio, di far fronte, tra l’altro, al compito pianificatorio di\ncui all’art. 3 cpv. 2 lett. d LPT, che prevede espressamente l’obbligo di\nconservare all’interno del paesaggio degli spazi ricreativi, come pure a quello\ndi cui all’art. 3 cpv. 2 lett. c LPT nel quale figura la necessità di tenere\nlibere le rive dei laghi e dei fiumi agevolandone il pubblico accesso e\npercorso. Obbligo quest’ultimo ripreso pure dal diritto cantonale all’art 28\ncpv. 2 lett. g LALPT ai sensi del quale le rappresentazioni grafiche del PR possono\nfissare “le modalità e i vincoli per agevolare il pubblico accesso e percorso\ndelle rive dei laghi e dei fiumi”.\nLa base legale è quindi senz’altro data.\n4.1.2 Per quel che riguarda\nil presupposto dell’interesse pubblico, a mente di questo Tribunale, in\ngenerale, non può essere negato ad un’area di svago a lago destinata a\nrealizzare uno spazio ricreativo per l’intera popolazione. Normalmente le rive\ndei laghi sono dei luoghi particolarmente propizi alla distensione, alla\nricreazione e alle attività sportive. Molto spesso esse costituiscono pure\nl’habitat di rare specie animali e vegetali.\nIl recupero della località “______________”, situata sulla sponda del\nlago in territorio di ______________rientra senz’altro in quest’ottica\ned assume quindi una chiara funzione di utilità pubblica. Trattasi in effetti\ndi un luogo che presenta tutte le caratteristiche adatte per un’utilizzazione\nche necessiti di larghi spazi liberi, a contatto con la natura e il lago. Con\nun intervento minimo, come pronosticato nella relazione tecnica preliminare"}