{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-320_1995-07-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21304&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e01e2b5ba0d1d19a73b488a54a634bea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.07.1995 90.1994.320"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.07.1995 90.1994.320"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 26.07.1995 90.1994.320"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:07", "Checksum": "d4a71f731083dea870140abcb6fa412d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 26.07.1995 90.1994.320\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLALPT, nelle norme di attuazione di un PR possono essere stabilite le regole\nparticolari sull’utilizzazione e i parametri edilizi per ogni singola zona\ncomprese quelle destinate ad edifici e attrezzature pubbliche. Rispettivamente,\na norma dell’art 28 cpv. 2 lett. a ,seconda frase LALPT, all’interno delle\nsingole zone possono essere previsti ulteriori vincoli o agevolazioni per\nparticolari forme di utilizzazione quali quelle destinate al turismo o allo\nsvago. Tutte misure queste atte a tutelare un paesaggio meritevole di\nprotezione, senza necessariamente istituire una zona protetta. Le zone protette\nnon costituiscono del resto l’unico mezzo atto ad assicurare una protezione\nefficace; numerosi altri strumenti giuridici permettono di conseguire il\nmedesimo risultato (vedi DFG in Commento alla LPT, art 17 n. 25). L’art 17 cpv.\n2 LPT conferisce a questo scopo ai cantoni il necessario margine d’azione. Ecco\nquindi che il Consiglio di Stato, nel caso concreto, facendo capo a queste\ndisposizioni, ha previsto d’introdurre un nuovo capoverso nella norma NAPR\nrelativa alle zone AP-EP, capace di garantire misure protettive e possibilità\nd'intervento delle autorità cantonali competenti in materia di protezione della\nnatura e del paesaggio, al momento dell’esecuzione del previsto progetto (cfr.\nDFG in Commento alla LPT art. 17 n. 31).\nLa procedura adottata dal Consiglio di Stato è quindi senz’altro sorretta da\nuna valida base legale.\n2.2 Preliminarmente i\nricorrenti rilevano inoltre che non sono stati fatti sufficienti esami a\ncomprova della compatibilità della prevista area di svago con i contenuti\nnaturalisti e la pericolosità del luogo.\nNell’adempimento dei propri compiti pianificatori le autorità incaricate devono\nanche valutare e ponderare tutte le questioni concernenti la protezione\ndell’ambiente da giudicare in base alle relative disposizioni federali e\ncantonali.\nIn particolare esse hanno il compito di vegliare affinché gli insediamenti e\ngli impianti vengano correttamente integrati nel paesaggio (art. 3 cpv. 2 lett.\nb LPT), rispettivamente di evitare o ridurre al minimo le incidenze negative\ndegli edifici ed impianti d’interesse pubblico sulle basi naturali delle vita\n(art. 3 cpv. 4 lett. c LPT). Trattasi in sostanza del postulato del\ncoordinamento delle attività d’incidenza territoriale che impone una predeterminazione\ndei tipi di utilizzazione ammissibili (DTF 118 Ia 504 ss, DTF 116 Ib 55; DFG,\nCommento alla LPT Introduzione n. 18).\nContrariamente a quanto affermato dagli insorgenti, nel caso concreto il Comune\nha provveduto in questo senso avendo fatto allestire una perizia naturalistica\ne geologica atta a valutare la fattibilità della proposta di PR all’esame (vedi\nrelazione tecnica preliminare dello Studio d'ingegneria, pianificazione,\necologia ______________ ______________,del gennaio 1990). In essa sono\nstate vagliate alcune opzioni di utilizzazione (come già dettagliatamente\nrilevato nei fatti, vedi variante 0,1,2) tenendo in debita considerazione\nsoprattutto la problematica dell’impatto ambientale. In conclusione è stata\nproposta la cosiddetta variante1 (corrispondente al mantenimento della\nsituazione attuale con la creazione di alcune infrastrutture minime per\nl’igiene e la sicurezza), scelta che presenta, confrontata alle altre varianti\ndi utilizzazione analizzate (ossia variante 0:mantenimento della situazione\nattuale; variante 2:creazione di una zona balneare a forte sfruttamento), dei\nvantaggi soprattutto ambientali.\nPer quel che riguarda l’aspetto geologico della zona, in particolare\nrelativamente alla situazione dell’”ex cava Ronchetti”, lo studio di consulenza\ngeologica ______________ ______________ (vedi allegato alla relazione\ntecnica sopraccitata), ha proposto alcune possibilità d’intervento per\ngarantire la sicurezza del pubblico da possibili pericoli derivanti dalla cava.\nAlla luce di queste considerazioni anche la censura di carenza di documenti\nprobanti la fattibilità del previsto progetto, risulta evidentemente infondata.\n3. Prima di procedere all’esame delle censure di merito, va rilevato che il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti)."}