{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-320_1995-07-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21304&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e01e2b5ba0d1d19a73b488a54a634bea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.07.1995 90.1994.320"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.07.1995 90.1994.320"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 26.07.1995 90.1994.320"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:07", "Checksum": "d4a71f731083dea870140abcb6fa412d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 26.07.1995 90.1994.320\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nsfruttamento. Optando per la variante d’interventi “1”, l’autorità comunale\nritiene così di poter finalmente far fronte al sempre più sentito bisogno della\npopolazione d’usufruire di spazi naturali in riva al lago offrendo al contempo\nun minimo di comfort e di sicurezza. Ritiene quindi l’azzonamento previsto di\nsicuro interesse pubblico come pure rispettoso dei presupposti che giustificano\nuna limitazione della proprietà privata. Per quel che concerne la fattibilità\nfinanziaria, il Municipio evidenzia come trattandosi di una cava abbandonata,\nposta in una zona Zr, le indennità d’esproprio sono state valutate in Fr.\n8’400.--, mentre i costi realizzativi in Fr. 800’000, cifra più che realistica\ne sostenibile considerato gli interventi minimi previsti.\nIl Consiglio di Stato dal\ncanto suo ribadisce quanto già rilevato dal comune, evidenziando il sicuro\ninteresse pubblico in un area di svago di questo genere, nonché la sua\nrispondenza al concetto di pubblica fruizione delle rive dei laghi espresso nel\n______________cantonale.\ng. In data 14 ottobre\n1994 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio. All’occasione è stata\nesaminata la possibilità di escludere dal vincolo le costruzioni attualmente\nesistenti sulla riva del lago. Il comune si è riservato di studiare una\nvariante in tal senso, chiedendo che la vertenza venisse nel frattempo tenuta\nsospesa.\nCon scritto del 26 ottobre 1994 i ricorrenti, per il tramite del loro legale,\ncomunicavano al Municipio di ______________la loro disponibilità a\ncedere al comune un diritto di superficie (di lunga durata e gratuito) sui\nmappali di loro proprietà, contro rinuncia alla realizzazione della zona AP-EP,\nrispettivamente all’esproprio.\nNella seduta del 26 gennaio 1995 il Municipio di ______________ha però\ndeciso di non aderire a questa proposta, riconfermando la necessità del\nvincolo. L’autorità comunale ha a questo proposito precisato che solamente i\nfondi già costruiti (ciò che non è il caso per quelli dei ricorrenti)\ncostituiranno oggetto di variante come preannunciato in sede di sopralluogo.\nLe parti hanno quindi presentato ambedue un allegato conclusivo del cui\ncontenuto si dirà all’occorrenza in seguito.\nc o n s i d e r a t o,\nin diritto\n1. La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.\nA norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).\nIn concreto, la legittimazione attiva dei ricorrenti, già insorti, per gli stessi motivi, in prima sede, è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.\nPresentati nei termini di legge, e quindi tempestivi, i ricorsi sono ricevibili in ordine.\n2. Preliminarmente i\nricorrenti censurano l’operato del Consiglio di Stato che ha, a loro dire,\navvallato la zona AP-EP sotto condizione sospensiva, subordinando la\nrealizzazione delle infrastrutture in essa previste alla verifica della loro\ncompatibilità con i pericoli naturali insiti nella zona e con i contenuti\nnaturalistici e paesaggistici della stessa. Essi ritengono inammissibile ed\nillegale sancire dapprima la pubblica utilità di una zona per poi far dipendere\nla sua effettiva attuazione da successivi esami, che andrebbero effettuati già\nal momento della scelta pianificatoria.\n2.1 Secondo una costante\ngiurisprudenza l’obbligo di pianificare il territorio sancito dall’art. 2 LPT\nnon permette alle autorità incaricate di compiti pianificatori di differire la\ndeterminazione di una zona se non per fondati motivi pianificatori, in\nparticolare verificandosi incertezza circa il possibile futuro utilizzo della\nzona. Non è segnatamente lecito far dipendere l'azzonamento da una determinata\ncondizione (DTF 118 Ia 172; DTF 115 Ia 341; DTF 112 Ia 158s, 316 c. 3B.).\nNormalmente il comune è pertanto tenuto a manifestare subito le sue intenzioni,\ndelimitando giusta gli art 14 ss LPT le singole zone dell’intero territorio\ncomunale. Per una corretta e razionale determinazione dell’utilizzo del suolo\nrisulta in effetti indispensabile una concezione globale. In quest’ottica non è\npertanto ammissibile che per singoli comparti l’azzonamento venga tenuto in\nsospeso o fatto dipendere da determinate condizioni, senza che siano date le\npremesse di cui sopra.\nNel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il comune\nha proceduto, conformemente all’obbligo sancito dall’art 2 LPT, all’azzonamento\ndelle particelle site in località “___________ ________________\n_______________”. Il comparto è stato in effetti esplicitamente assegnato\nad una zona AP-EP per la realizzazione di un’area di svago a lago. L’autorità\ncomunale non ha quindi in concreto né differito, né sospeso l’azzonamento, come\nerroneamente sostenuto dall'insorgente.\nIn realtà ciò che nella fattispecie è stato posto sotto la condizione di\nulteriori verifiche, non è l’azzonamento in quanto tale, ma bensì il tipo\nd’infrastrutture che s’intende in esso realizzare. Come già rilevato nei considerandi\nrelativi ai fatti, il comparto in questione presenta dei contenuti speciali che\nimpongono, al momento della fase esecutiva del progetto, degli esami e delle\nverifiche supplementari.\nA questo proposito il Consiglio di Stato ha quindi prudenzialmente inserito un\napposito capoverso nelle norme di attuazione del PR (art . 31 cpv. 4 NAPR).\nQuesto modo di procedere è senz’altro corretto. Infatti giusta l’art 29 lett. b"}