{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-320_1995-07-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21304&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e01e2b5ba0d1d19a73b488a54a634bea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.07.1995 90.1994.320"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.07.1995 90.1994.320"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 26.07.1995 90.1994.320"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:07", "Checksum": "d4a71f731083dea870140abcb6fa412d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 26.07.1995 90.1994.320\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n13 marzo 1997 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, |\n|\nvicecancelliera |\nDaniela Regazzi |\nvisto il ricorso del 28 gennaio 1994 di\n|\n|\n1. ________________________, ____________________, 2. _________ ______________, ______________ 1.,2__________. _________ ______________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nrisoluzione del Consiglio di Stato del 7 dicembre 1993 che approva il PR del ___________ (revisione 1992) Sezione __________del Comune di _________;\nviste le osservazioni 17 maggio 1994 del Municipio di _______ e 18 maggio 1994 del Consiglio di Stato (messaggio no. __________);\nconsiderato l’allegato conclusivo del 15 maggio 1995 dei ricorrenti, rispettivamente quello del 19 aprile 1995 del Municipio di __________;\nletti ed esaminati gli atti, esperiti i necessari accertamenti;\n|\nritenuto\nin fatto\na. I signori ________________________e __________ ______________sono proprietari, singolarmente e in comunione ereditaria dei mappali no. __________, __________, __________, ______________e ______________in territorio del Comune di ______________sezione ______________zona ______________.\nTrattasi in sostanza dei fondi in località “ex ______________”, inserita in un comparto particolare che fa capo alla zona di ______________e ______________,costituita da una delle poche radure seminaturali che si affacciano sul lago (paesaggio inserito nell’inventario federale IFP e ripreso come zona protetta dal PD cantonale).\nb. Con la revisione 1992 del Piano Regolatore di Lugano, sezione ______________e ______________,adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 24 febbraio 1992, il comune ha attribuito i terreni dei ricorrenti con l’intero comprensorio “ex ____________________________” ad una zona AP-EP per la realizzazione di un’area di svago a lago.\nc. Con tempestivo ricorso al Consiglio di Stato il signor ______________e la signora ______________hanno contestato sia il contenuto del piano in genere, come pure la pubblica utilità che s’intende attribuire alla zona di ______________,nonché i relativi articoli delle ______________.\nDal canto suo il Municipio di ______________,nelle sue osservazioni all’impugnativa, ha chiesto la reiezione del gravame rifacendosi a quanto esposto nei vari atti che compongono il PR ed in particolare alla relazione tecnica.\nd. Con risoluzione 7\ndicembre 1993 il Consiglio di Stato ha approvato il PR respingendo al contempo\nl’impugnativa sollevata dai ricorrenti. In sostanza l’autorità di prima istanza\nha ritenuto che l’azzonamento contestato risponde ad un evidente interesse\npubblico, risulta proporzionato al sacrificio imposto ai proprietari toccati ed\nè finanziariamente sostenibile. Tuttavia, considerati i particolari contenuti\npaesaggistici, naturalistici e geologici del luogo, il Governo ha giudicato\nindispensabile subordinare la realizzazione di ogni tipo d’intervento previsto\nnella zona AP-EP ad una verifica di conformità e compatibilità delle opere\npreviste con i pericoli naturali presenti, rispettivamente con le funzioni\nnaturalistiche e paesaggistiche del sito. A questo scopo ha quindi imposto\nl’aggiunta di un nuovo capoverso all’art. 31 delle norme di attuazione del PR\nriguardante la zona AP-EP, avente il seguente tenore: “La realizzazione delle\ninfrastrutture minime previste nella zona di svago dell’ex cava ______________è\nsoggetta ad approvazione dei servizi cantonali preposti per la verifica di\ncompatibilità con i pericoli naturali ed i contenuti e le funzioni\nnaturalistiche e paesaggistiche”.\ne. Contro questa risoluzione il signor ______________e la signora ______________insorgono ora davanti a questo Tribunale, riproponendo in sostanza le medesime censure già formulate in prima sede.\nPreliminarmente essi\ncensurano l’assoluta carenza di documentazione a sostegno della pubblica\nutilità della zona prevista, il mancato accertamento dei fatti, nonché\nl’illegalità della procedura adottata dal Consiglio di Stato che avvalla la\nzona AP-EP sotto condizione sospensiva.\nEssi ribadiscono in particolare la precarietà del progetto pianificatorio in\ncorso, nel senso che si attribuisce un comprensorio ad una zona AP-EP senza\navere la certezza che gli interventi previsti siano realizzabili data la\nparticolare configurazione del luogo.\nNel merito gli insorgenti\ncontestano l’esistenza di qualsivoglia interesse pubblico preponderante che\ngiustifichi in concreto una limitazione della proprietà costituzionalmente\ngarantita, rispettivamente l’adeguatezza e la fattibilità finanziaria della\nmisura pianificatoria all’esame.\nf. Sia il Municipio\ncon osservazioni 17 maggio 1994 che il Consiglio di Stato con risposta del 18\nmaggio 1994 propongono la reiezione dell’impugnativa.\nIn particolare il Comune ribadisce che con questo intervento pianificatorio\ns’intende sistemare un comparto di particolare attrattività onde ricavarne\nun’area destinata allo svago, da mettere a disposizione di tutti i cittadini\ndel comune e della regione come pure dei turisti. Inoltre l’autorità comunale\nrileva come nella relazione tecnica accompagnante il PR siano state recepite\nattivamente le direttive cantonali intese a salvaguardare i contenuti\nnaturalistici del comprensorio, sia operando delle verifiche, sia dando mandato\na specialisti di studiare una gradualità di interventi possibili a seconda\ndelle incidenze territoriali. Si sono così concepite tre varianti , la prima\nche prevede una gradualità di interventi “0”, corrispondente in pratica al\nmantenimento della situazione attuale. La seconda, di gradualità d’intervento\n“1”, corrispondente invece al mantenimento della situazione attuale con\ncreazione di alcune infrastrutture minime per l’igiene e la sicurezza capaci di\ncanalizzare il pubblico. Per finire, la terza variante, di gradualità\nd’intervento “2”, prevedente la creazione di una zona balneare a forte"}