{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-319_1997-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21301&nX40_KEY=4933384&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "afe47019d5010a715d2eb89bb4e6a5f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.319"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 27.10.1997 90.1994.319"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 27.10.1997 90.1994.319"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 27.10.1997 90.1994.319"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:51:45", "Checksum": "abe4ad67447468a5f5a12c865d2b974e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 27.10.1997 90.1994.319\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nIn concreto la legittimazione attiva della ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.\nPresentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.\n2. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).\nL’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg., in part. 55).\nIl TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).\n3. Oggetto del\ncontendere é, come ricordato nei considerandi in fatto, l’annosa questione\ndella realizzazione di una strada di quartiere che provveda di un adeguato\naccesso veicolare la frazione di “______________ ______________ ______________\n”, al momento servita unicamente da una stretta e ripida stradina d’accesso a\nmonte del piccolo nucleo. L’insorgente non contesta l’esistenza di una base\nlegale del provvedimento né il suo interesse pubblico; solleva invece tutta una\nserie di obiezioni sulle modalità tecniche di realizzazione della stessa,\naventi a che fare con la piazza di giro, la sistemazione dei posteggi, il\nraccordo con l’attuale sentiero e l’imbocco sulla cantonale ______________\n-______________ ______________.\n3.1 Nel caso concreto il tratto di strada previsto ha quale scopo di collegare la strada cantonale con la parte bassa del nucleo di “______________ ______________ ______________” e i fondi, in parte già edificati, della sottostante località di “______________ ______________ ”. Indipendentemente dal fatto che l’opera tocchi solo una mezza dozzina di particelle questo tratto stradale costituisce un’infrastruttura utile e necessaria, in quanto permette di raccordare adeguatamente alla pubblica via questi fondi siti in zona edificabile e in parte già edificati; le modeste dimensioni della carreggiata (ca. 4,5 metri di larghezza), ridotte per conformarsi al contesto di strada di quartiere a fondo cieco, se non permette l’incrocio di veicoli (per questo é prevista la piazza di giro all’estremità nord), é comunque in grado di soddisfare i più elementari bisogni di mobilità dei residenti e di rendere possibile l’edificazione dei fondi tuttora liberi (tra i quali anche quello di proprietà dell’insorgente - n. ______________NMC).\nIn simili circostanze,\npoco importa se fino ad ora i proprietari hanno potuto comunque raggiungere i\npropri fondi attraverso sentieri, scalinate o altri viottoli di accesso; ai\nfini di una corretta ed appropriata urbanizzazione, che rispetti i principi\npianificatori vigenti, è infatti opportuno che l’ente pubblico provveda a\npredisporre accessi confacenti alle zone edificabili (DTF 119 Ib 135).\n3.2. Come giustamente ricordato a più riprese dal Consiglio di Stato l’opportunità di realizzare una strada di questo genere in quel punto non può più essere messa in discussione in questa\nsede, dal momento che tracciato e calibro dell’opera erano già stati fissati nel PR originario del 1984, cresciuto in giudicato (cfr. rappresentazione grafica del piano delle zone). Inutilmente l’insorgente richiama quindi la sua proposta alternativa di strada di accesso al comparto. Inconcludenti risultano pure le allegazioni in merito ad un presunto spostamento del tracciato della strada verso valle in seguito all’erezione abusiva di un muro da parte del proprietario del f.n. _RT."}