{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-319_1997-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21301&nX40_KEY=4933384&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "afe47019d5010a715d2eb89bb4e6a5f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.319"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 27.10.1997 90.1994.319"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 27.10.1997 90.1994.319"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 27.10.1997 90.1994.319"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:51:45", "Checksum": "abe4ad67447468a5f5a12c865d2b974e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 27.10.1997 90.1994.319\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n27 ottobre 1997 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nvicecancelliere |\nTito Ponti |\nvisto il ricorso del 3 giugno 1994 di\n|\n|\n____________________________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione 3 maggio 1994 del Consiglio di Stato che approva una variante di poco conto relativa alla strada di quartiere in località ______________” nel comune di ______________ |\nviste le osservazioni 10 agosto 1994 del Municipio di ______________e la risposta 12 agosto 1994 del Consiglio di Stato,\nletti ed esaminati gli atti,\nesperiti i necessari accertamenti;\nr i t e n u t o\nin fatto\na. ______________Van______________tta é proprietaria dei fondi n. ______________RT______________NMC e ______________RT______________di ______________situati nella località di ______________”.\nb. Il PR di ____________________________é stato approvato dal Consiglio di Stato l’11 gennaio 1984. Esso prevede, in particolare, la costruzione di una strada di quartiere che dalla cantonale ______________raggiunge il piccolo nucleo di ____________________________”, attualmente sprovvisto di un congruo accesso veicolare. Questo vincolo non é stato oggetto di alcun ricorso alle istanze superiori.\nc. In data 21 giugno 1993 il Municipio di ______________ha trasmesso al Dipartimento del Territorio una variante di poco conto ai sensi dell’art. ______________che contempla alcune modifiche della prevista strada di quartiere, relative in particolare allo sbocco della stessa sulla cantonale, alla piazza di giro che si trova all’estremità e alla piazzola di scambio che incide sul fondo n. ______________RT.\nd. L’insorgente ha contestato l’adozione della variante di poco conto innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo il ripristino dello sbocco sulla cantonale previsto dal PR in vigore, lo spostamento dell’asse stradale più a monte in corrispondenza del f.n. ______________RT e la modifica del perimetro della piazza di giro in maniera da escludere l’utilizzo del suo fondo ______________RT/62 NMC).\nA sostegno della sua impugnativa ha invocato la grave diminuzione delle possibilità edificatorie arrecata al f.n. ______________RT dalla ventilata nuova piazza di giro e la pericolosità dello sbocco della strada di quartiere su un tornante della cantonale __________________________________________\ne. Con decisione 3 maggio 1994 il Consiglio di Stato ha approvato la variante di poco conto della strada di quartiere ______________”, respingendo i ricorsi di prima istanza. L’autorità governativa, dopo aver osservato che il vincolo di strada di quartiere a suo tempo previsto dal PR ______________non era stato contestato da nessun cittadino, ritiene che le modifiche apportate al progetto originario dalla variante di poco conto siano del tutto compatibili con gli interessi privati e soprattutto volte ad assicurare una maggior sicurezza del traffico (sbocco sulla cantonale) e un minor impatto ambientale (riduzione dell’altezza dei muri di sostegno in corrispondenza della piazza di giro).\nf. Dissentendo da tale decisione ____________________________ é insorta davanti al TPT chiedendone l’annullamento. Ripropone, in sostanza, argomentazioni e censure di prima istanza.\ng. Nelle rispettive osservazioni Municipio di ______________ ______________ e Consiglio di Stato chiedono la reiezione dell’impugnativa.\nQuest’ultimo, in particolare, ribadisce come le censure espresse in merito al tracciato, alla larghezza e all’opportunità stessa della strada non sono più proponibili in questa sede, dal momento che la variante impugnata non apporta nessuna novità in questo senso rispetto al vincolo già inserito nel PR 1984, vincolo cresciuto in giudicato. Esulano parimenti dalla presente procedura le questioni relative alla realizzazione di posteggi privati sui f.n. ______________e ______________RT. Quanto alle secondarie modifiche apportate dalla variante alla piazza di giro e all’imbocco della strada sulla cantonale, il CdS ne ribadisce il carattere di pubblica utilità e di sensatezza dal profilo tecnico e della sicurezza stradale.\nh. In data 20 febbraio 1995 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. Dopo ampia discussione, i rappresentanti del Municipio di ______________hanno dichiarato la loro disponibilità a ristudiare la problematica, proponendo un progetto che tenesse conto nella misura del possibile delle richieste dei ricorrenti. La vertenza é quindi stata sospesa in attesa dell’elaborazione di una nuova variante.\ni. Questa nuova variante di poco conto é stata adottata dal Consiglio di Stato con decisione 5 febbraio 1997 (n. ______________) essa prevede una leggera modifica del perimetro della piazza di giro (che viene riportata sul confine a valle dell’area comunale-f.n. 115 NMC) e una nuova configurazione dell’imbocco della strada sulla cantonale (spostamento verso valle di ca. 1,5 metri e conseguente allontanamento dall’abitazione esistente sul f.n. ______________NMC).\nLa sig.ra. ______________, che in prima istanza aveva nuovamente contestato l’adozione di questi provvedimenti pianificatori, ha in seguito rinunciato ad impugnare quest’ultima risoluzione del CdS innanzi al TPT. In risposta ad un’esplicita richiesta di codesto Tribunale, essa ha tuttavia precisato di voler mantenere il gravame interposto contro la precedente decisione governativa del 3 maggio 1994 (n. 3950).\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\n1. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).\n"}