Non é quindi data la legittimazione a ricorrere ai sensi dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT, dal momento che l’oggetto litigioso non é stato impugnato in prima istanza. Né può essere riconosciuta all’insorgente una legittimazione ai sensi della lett. c dello stesso capoverso; la decisione impugnata non costituisce infatti una modifica d’ufficio, ma l’approvazione da parte del Consiglio di Stato della variante adottata dal Comune, dopo averla negata con risoluzione in seguito annullata dal GC. Rispetto al progetto approvato dal Consiglio comunale di _ nelle sue sedute del 14 e 21 dicembre 1987 non vi sono comunque modifiche di sorta :