{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-317_1996-05-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21300&nX40_KEY=4933409&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6541f6e06c20e2db6f18219362b6e56a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.317"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 07.05.1996 90.1994.317"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 07.05.1996 90.1994.317"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 07.05.1996 90.1994.317"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:16:03", "Checksum": "e6e1d95d599b9e0b5c24eb82664d113f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 07.05.1996 90.1994.317\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nA mente della giurisprudenza federale, l’interesse degno di protezione è dato se il ricorrente è toccato più di chiunque altro dalla decisione impugnata, si trova con l’oggetto del litigio in un rapporto particolare; altrimenti detto, se può vantare un interesse personale, immediato ed attuale all’annullamento rispettivamente alla riforma della decisione avversata (DTF 116 Ib 323 consid. 2, 113 Ib 228).\nQuesto interesse è generalmente riconosciuto al destinatario della decisione medesima, che assume il ruolo di parte nel procedimento, in contrapposizione all’autorità che ha preso la decisione impugnata.\n1.2. In concreto la “______ ” ha interposto ricorso contro una doppia decisione del Consiglio di Stato (ris. n. del 1994/ n. del 1993) che ha approvato una zona a destinazione vincolata precedentemente non accettata dalla medesima autorità (ris. n. del .1989) ; il motivo delle ultime due risoluzioni governative va ricercato nella decisione cassatoria 14.12.1992 del Gran Consiglio, il quale, adito da un ricorso della qui resistente “___ ”, aveva annullato la decisione _1989 del Consiglio di Stato ritenendola arbitraria.\nOra, l’ insorgente non ha ricorso in prima istanza contro l’adozione da parte del Consiglio comunale di ___della variante “____ ” né contro l’approvazione del relativo art. 43 NAPR, destinato a disciplinare l’attività edilizia all’interno del comprensorio designato. Il ricorso in prima istanza era infatti diretto unicamente contro l’adozione della strada comunale SS 1.04, come ben si evince dai considerandi a p. 16 della risoluzione del CdS 8.11.1989 (si osserva per inciso che quel gravame é stato accolto in ordine, dato che mancava l’approvazione dell’opera da parte del legislativo comunale). Non é quindi data la legittimazione a ricorrere ai sensi dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT, dal momento che l’oggetto litigioso non é stato impugnato in prima istanza.\nNé può essere riconosciuta all’insorgente una legittimazione ai sensi della lett. c dello stesso capoverso; la decisione impugnata non costituisce infatti una modifica d’ufficio, ma l’approvazione da parte del Consiglio di Stato della variante adottata dal Comune, dopo averla negata con risoluzione in seguito annullata dal GC.\nRispetto al progetto approvato dal Consiglio comunale di _ nelle sue sedute del 14 e 21 dicembre 1987 non vi sono comunque modifiche di sorta : non cambia il comprensorio soggetto alla “____ ” (costituito dai fondi n. _,_3, _e _RFD), né viene minimamente modificato l’art. 43 delle NAPR. A scanso di equivoci, al pto 1 del dispositivo della risoluzione impugnata, si precisa che la variante (piano delle zone e art. 43 NAPR) é approvata “così come alla decisione del Consiglio Comunale di _ del 14 e 21 dicembre 1987”.\nDi conseguenza il ricorso non é ricevibile in ordine.\nL’impugnativa andrebbe comunque respinta anche nel merito per i seguenti motivi.\n2. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).\nL’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg., in part. 55).\nIl TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT)."}