{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-317_1996-05-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21300&nX40_KEY=4933409&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6541f6e06c20e2db6f18219362b6e56a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.317"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 07.05.1996 90.1994.317"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 07.05.1996 90.1994.317"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 07.05.1996 90.1994.317"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:16:03", "Checksum": "e6e1d95d599b9e0b5c24eb82664d113f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 07.05.1996 90.1994.317\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n7 maggio 1996 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nvicecancelliere |\nTito Ponti |\nvisto il ricorso del 9 marzo 1994 della\n|\n|\n______,_,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione 8 febbraio 1994 (complemento della ris. n. _del 26.1.1993) del Consiglio di Stato che approvava la variante del PR di _relativa alla “_“_ ” e l’art. 43 NAPR |\nviste le risposte 29 aprile 1994 del Municipio di _________ e 12 aprile 1994 del Consiglio di Stato,\nle osservazioni 27 gennaio 1995 della ____ _________ (rappr. _ _), chiamata in causa;\nletti ed esaminati gli atti,\nesperiti i necessari accertamenti;\nr i t e n u t o\nin fatto\na. La ricorrente é proprietaria del fondo n. _RFD _, situato in località “_sullo stesso sorge il complesso della “_ -_ ” del _______, sede dell’amministrazione, di un ristorante, degli spogliatoi, di locali tecnici e altro. La società “__del _ _ ”, chiamata in causa, é invece proprietaria dei fondi n. e RFD, ubicati tra la proprietà della “___ ” e il fiume _, tuttora inedificati.\nb. Con decisione 11 dicembre 1985 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di _o, facendo però obbligo al Comune di allestire una variante per i fondi n. __, _ e _RFD che prevedesse l’istituzione di una zona a destinazione vincolata (ZDV) con finalità turistico-sportive.\nc. Il Consiglio comunale di __ha adottato, fra le altre, la predetta variante nelle sue sedute del 14 e 21 dicembre 1987. Giudicando che la questione dell’accesso alla zona oggetto della variante non fosse stata sufficientemente chiarita, il Consiglio di Stato ha tuttavia rifiutato in un primo tempo l’approvazione della “____ ” e del relativo art. 43 NAPR (ris. n. _del 8.11.1989).\nd. Contro questa decisione é insorta la “_ del ____A”, contestando la mancata approvazione della zona a destinazione vincolata e il declassamento dei suoi fondi in zona senza destinazione specifica. Chiamato a pronunciarsi sul ricorso, il Gran Consiglio ha accolto lo stesso, ritenendo che l’accesso fosse sufficientemente garantito da due diritti di passo iscritti sui fondi n. _, rispettivamente, n. _ RFD.\ne. Conseguentemente a questa decisione, il Consiglio di Stato ha ripristinato la “_ _ ” e, in un secondo tempo, le ha dichiarato applicabile l’art. ____come previsto originariamente dalla variante (cfr. risoluzioni n. _del 26.1.1993 e n. _del 8.2.1994).\nf. Dissentendo da quest’ultima decisione la società ricorrente é insorta dinanzi al TPT, chiedendo l’annullamento della variante e dell’art. 43 NAPR riferito al comprensorio della _____“_ ” (l’art. 43 regola anche un’altra , quella della “____ ”).\nA suo giudizio questa norma é contraddittoria e poco chiara laddove (cpv. 2.2.) permette l’edificazione di strutture di tipo alberghiero che mal si conciliano con le esigenze di una struttura sportiva quale il golf, deturpandone i dintorni. Osserva inoltre che l’accesso naturale ai fondi n. _ e _é costituito dal diritto di passo sul fondo n. _, che sbocca direttamente sulla cantonale _ -_____, ad esclusione del passaggio sulla sua proprietà, non più attuabile.\ng. Nelle osservazioni al gravame il Consiglio di Stato propugna l’inammissibilità dello stesso, osservando che la ricorrente non era insorta contro l’istituzione della ZDV e dell’art. 43 NAPR al momento della loro pubblicazione avvenuta dal 6 giugno al 5 luglio 1988.\nDa parte sua il Municipio di ____propone la reiezione del ricorso, sulla scorta delle allegazioni e conclusioni già espresse innanzi all’autorità cantonale di approvazione.\nh. Con decisione 15 novembre 1994 il TPT ha disposto la chiamata in causa della “_ _ _ _ ”, proprietaria dei due fondi n. _e _RFD, assegnandole un termine di 30 giorni per proporre le sue osservazioni.\nQueste sono pervenute al Tribunale il successivo 25 gennaio 1995. In esse si postula la reiezione del gravame, giacché irricevibile, dal momento che contesta l’inclusione delle part. n. e nella “___ ” decisa con la risoluzione 26.1.1993 del Consiglio di Stato, non impugnata.\nViene inoltre ribadita la validità dell’art. 43 NAPR, passato al vaglio delle autorità comunali e cantonali.\ni. Il 26 marzo 1996 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio; all’occasione si é potuto constatare come il diritto di passo carraio iscritto sul fondo n. _non é più visibile, mentre quello esistente sul mapp. n. _é tuttora fisicamente libero. Per il restante le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\n1. Il ricorso, interposto nel termine di trenta giorni dalla ricezione della decisione impugnata, è tempestivo.\nQuanto alla legittimazione dell’insorgente si considera quanto segue.\n1.1. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. a. LPT il diritto cantonale deve garantire la legittimazione a ricorrere contro le decisioni e i piani di utilizzazione fondati sulla LPT e sulle sue disposizioni di applicazione, cantonali e federali, almeno nella stessa misura prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.\nL’art. 38 LALPT stabilisce al cpv. 1 che le decisioni prese dal Consiglio di Stato in sede di approvazione del PR e di evasione dei ricorsi possono essere impugnate presso il Tribunale della pianificazione del territorio e al cpv. 4 legittima a ricorrere il Comune (lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c, modificata dal 15.3.1995)."}