Né i ricorrenti possono validamente affermare che il provvedimento pianificatorio adottato dal Consiglio di Stato sia giunto a seguito di un’incomprensibile cambiamento di opinione dell’autorità cantonale; se é vero che il Dipartimento dell’ambiente nel suo esame preliminare del 30.6.1986 non aveva sollevato particolari obiezioni a riguardo dei fondi oggetto della presente procedura, é altrettanto vero che all’occasione si invitava il Municipio di _ad affinare ulteriormente il lavoro di pianificazione dei nuclei in stretta collaborazione con la CBN e la CMS (cfr. pag. 4 dell’esame preliminare).