La scelta di escludere i citati fondi dalla zona del nucleo appare ancor più fondata se si considera che il PR di _del 1980 li aveva inseriti in una zona R3, negando implicitamente la loro appartenenza storica al nucleo. Né i ricorrenti possono validamente affermare che il provvedimento pianificatorio adottato dal Consiglio di Stato sia giunto a seguito di un’incomprensibile cambiamento di opinione dell’autorità cantonale;