n. _ al nucleo di _viene d’altronde manifestamente contraddetta dallo stesso PR di _, adottato nel 1980, che attribuisce il sedime in questione alla zona residenziale R2. A mente di questo Tribunale, la scelta operata dall’autorità governativa merita di essere tutelata; considerato che la particella presenta costruzioni di nessun valore storico-architettonico e che la sua ubicazione lungo la strada costituisce addirittura un ostacolo per un intervento urbanistico qualificante delle retrostanti parcelle (cfr. avviso 27.9.1993 della CBN),.non si vede per quale motivo l’autorità cantonale avrebbe dovuto includere detto fondo nella zona nucleo. Lo stesso discorso vale per le part.