La pianificazione del territorio avviene segnatamente attraverso il piano di utilizzazione comunale (Piano regolatore: PR) che, giusta l'art. 14 LPT, disciplina l'uso ammissibile del suolo, delimitando in particolare le zone edificabili, agricole e protette. L’art. 17 LPT indica i valori, naturalistici o storico-culturali da proteggere con l'istituzione di apposite zone. Queste le zone prescritte dal diritto federale. I Cantoni possono prevederne altre (art. 18 LPT). Nel Canton Ticino l'art. 28 cpv.