n. _e _, gli eredi fu _, proprietari del fondo n. _, e il Municipio di _. Essi contestano, con argomentazioni più o meno analoghe, il ridimensionamento del PP così come imposto dall’autorità di prima istanza, nonché l’opportunità di procedere ad uno studio pianificatorio limitatamente ai mappali stralciati dalla zona nucleo, dato che causerebbe un blocco edilizio dei fondi con grave pregiudizio per i proprietari. Sulla scorta di motivazioni storico-architettoniche, essi chiedono il reinserimento di suddetti fondi nella zona nucleo originariamente prevista dal Comune. d. Il Consiglio di Stato, con risposta del 8 novembre 1994 chiede la reiezione dell’impugnativa .