{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-314_1995-07-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21298&nX40_KEY=4711559&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dea4f6dfbd4ea27264e4a2721aa25fa1"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["90.1994.314"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 24.07.1995 90.1994.314"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 24.07.1995 90.1994.314"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 24.07.1995 90.1994.314"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:34:28", "Checksum": "c8551aa5449cf72da8458aee7ad90289", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 24.07.1995 90.1994.314\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nA mente di questo Tribunale, la scelta operata dall’autorità governativa merita di essere tutelata; considerato che la particella presenta costruzioni di nessun valore storico-architettonico e che la sua ubicazione lungo la strada costituisce addirittura un ostacolo per un intervento urbanistico qualificante delle retrostanti parcelle (cfr. avviso 27.9.1993 della CBN),.non si vede per quale motivo l’autorità cantonale avrebbe dovuto includere detto fondo nella zona nucleo.\nLo stesso discorso vale per le part. 598 e 597, che il Municipio vorrebbe veder inserite nel nucleo. Queste non presentano costruzioni di particolare valore storico-architettonico e perdipiù risultano separate dal nucleo di _dal complesso di costruzioni costituente la fabbrica _i.\nLe richieste del Municipio di _non meritano dunque accoglimento su questo punto.\n4.2 Tutti i ricorrenti contestano poi l’opportunità di uno studio pianificatorio approfondito riguardante le part. _, _e _, che pretendono appartenere al nucleo; essi ritengono inoltre che tale scelta pianificatoria giunge a seguito di un incomprensibile cambiamento di direzione da parte dell’autorità cantonale rispetto all’esame preliminare del Dipartimento, sulla cui base vi é stata l’adozione del Consiglio comunale.\nOra, le particelle n. _e _(proprietà _), come evidenziato anche dal sopralluogo, sono caratterizzate dalla presenza di una fabbrica di notevoli dimensioni (azienda vinicola) con diverse piazzole; non si tratta, pacificamente, di costruzioni in qualche modo assimilabili alla tipologia della zona nucleo tradizionale.\nPiù controversa può apparire la scelta di escludere dalla zona nucleo la part. n 414 (proprietà _), ove sorge un’antica casa che si affaccia sulla _. La Commissione delle _nel suo preavviso del 27.9.1993 non aveva infatti menzionato la particella n. _ tra quelle da stralciare dalla zona nucleo.\nE’ tuttavia comprensibile che, al fine di mantenere intatto e dotare di confini ben delineati tutto il comparto sottoposto a studio urbanistico particolare (PP o piano di quartiere), l’autorità cantonale abbia voluto escludere anche quest’ultima proprietà dal nucleo tradizione di _, dal quale risulta peraltro separata da _ (cfr. planimetri in atti).\nCome rettamente sottolineato dall’autorità di prima istanza, il fatto di aver previsto per i fondi oggetto dello stralcio l’adozione di un piano particolareggiato o di quartiere non significa che si voglia in qualche modo isolarli dal retrostante nucleo, né che si voglia modificare in senso necessariamente più restrittivo e vincolante la loro destinazione o i loro parametri edilizi. Al contrario, lo studio urbanistico particolareggiato persegue lo scopo di integrare il più armoniosamente possibile quest’area con il vicino nucleo, rispettandone però le diverse caratteristiche storiche, architettoniche e funzionali, nonché la particolare posizione all’entrata del villaggio. La scelta di escludere i citati fondi dalla zona del nucleo appare ancor più fondata se si considera che il PR di _del 1980 li aveva inseriti in una zona R3, negando implicitamente la loro appartenenza storica al nucleo.\nNé i ricorrenti possono validamente affermare che il provvedimento pianificatorio adottato dal Consiglio di Stato sia giunto a seguito di un’incomprensibile cambiamento di opinione dell’autorità cantonale; se é vero che il Dipartimento dell’ambiente nel suo esame preliminare del 30.6.1986 non aveva sollevato particolari obiezioni a riguardo dei fondi oggetto della presente procedura, é altrettanto vero che all’occasione si invitava il Municipio di _ad affinare ulteriormente il lavoro di pianificazione dei nuclei in stretta collaborazione con la CBN e la CMS (cfr. pag. 4 dell’esame preliminare). Chiamata ad esprimere la propria autorevole opinione, la CBN si é pronunciata, durante la riunione informativa del 27.9.1993 alla quale presenziavano i rappresentati del Municipio, per l’esclusione dei fondi in oggetto dalla zona nucleo, opinione che il Consiglio di Stato ha ritenuto di avallare adottando la contestata modifica d’ufficio.\n4.3 Da quanto predetto, risulta che le modifiche d’ufficio decretate dall’autorità governativa sono senz’altro logiche e sostenibili, e meritano conferma anche in questa sede. Le preoccupazioni espresse dai ricorrenti in merito ai tempi di realizzazione dello studio particolareggiato e ad un conseguente blocco edilizio dei fondi, pur comprensibili, devono cedere il passo al prevalente interesse pubblico che soggiace alla misura pianificatoria.\nUn’attiva partecipazione dei proprietari della zona al futuro processo pianificatorio, oltre che abbreviarne i tempi, potrà d’altronde esplicare dei benefici a lunga scadenza di gran lunga superiori al temporaneo pregiudizio rappresentato dal blocco edilizio : tutte le riserve avanzate dai ricorrenti, riconducibili a presunti cambiamenti di destinazione dei fondi o ad un peggioramento dei loro parametri edilizi rispetto alla situazione di appartenenza al nucleo, potrebbero infatti essere tenute in considerazione dal Municipio nel processo di allestimento del contestato strumento pianificatorio (PP o PQ) e, se ritenute fondate, divenire elementi del progetto.\n5. Spese e tasse di giustizia seguono la soccombenza, fatta eccezione per il Comune che non é intervenuto a difesa di interessi pecuniari.\nPer questi motivi,\ndichiara e pronuncia\n1. I ricorsi sono respinti.\n2. Tasse di giustizia e spese\ndi fr. 800.-- (ottocento) sono a poste a carico dei ricorrenti, escluso il\nComune, in misura di fr. 400.-- cadauno.\n3. Intimazione: - Avv. _, _\n-\n_, _,\n- Municipio di ___________\n- Consiglio di Stato, __________\n- Sezione pianificazione urbanistica, ___________\nTribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente Il segretario"}