{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-314_1995-07-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21298&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dea4f6dfbd4ea27264e4a2721aa25fa1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.314"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 24.07.1995 90.1994.314"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 24.07.1995 90.1994.314"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 24.07.1995 90.1994.314"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:05", "Checksum": "ba28c5850b33827ea03be46ce29cd70f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 24.07.1995 90.1994.314\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 seg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).\nIl TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).\n3. L'art. 1 LPT prevede che Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura. Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'inserimento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese.\nNell'art. 3 LPT sono enunciati i principi pianificatori cui le autorità preposte alla pianificazione devono attenersi nello svolgimento dei loro compiti. Tra questi figura in primo luogo il rispetto del paesaggio, nonché l'esigenza di strutturare gli insediamenti secondo il bisogno della popolazione.\nLa pianificazione del territorio avviene segnatamente attraverso il piano di utilizzazione comunale (Piano regolatore: PR) che, giusta l'art. 14 LPT, disciplina l'uso ammissibile del suolo, delimitando in particolare le zone edificabili, agricole e protette.\nL’art. 17 LPT indica i valori, naturalistici o storico-culturali da proteggere con l'istituzione di apposite zone.\nQueste le zone prescritte dal diritto federale. I Cantoni possono prevederne altre (art. 18 LPT). Nel Canton Ticino l'art. 28 cpv. 2 lett. c LALPT dà facoltà al comune di \" fissare i fondi la cui utilizzazione é subordinata a un piano particolareggiato, a un piano di quartiere o ad un'operazione di ricomposizione particellare”.\nA norma dell'art. 28 cpv. 2 lett. h LALPT, le rappresentazioni grafiche dei PR (e dei PP) possono fissare i vincoli speciali cui é assoggettata l'utilizzazione di taluni fondi, in particolare per la tutela del paesaggio e di edifici di pregio storico-culturale.\nIl piano particolareggiato organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari obbiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono. Esso deve essere previsto nell'ambito di un piano regolatore comunale (art. 54 LALPT).\n4. Nella fattispecie occorre pertanto esaminare la validità delle modifiche ordinate d’ufficio dal Consiglio di Stato.\n4.1 Il Municipio di chiede l’inserimento nella zona nucleo di _del mapp. n. _. A suo dire, la collocazione del gruppo di edifici, tra i quali un rinomato ritrovo pubblico del Comune, lungo la tradizionale via di collegamento tra i vari nuclei di _e gli altri comuni della sponda sinistra del _e, giustifica senz’altro l’inserimento del fondo nel vicino nucleo di _, situato una decina di metri più avanti sul lato opposto della strada.\nDi diverso parere è il Consiglio di Stato, il quale contesta un'estensione del limite della zona nucleo a questo fondo. L'autorità governativa rileva che proprio la strada cantonale é diventata negli ultimi decenni un elemento di netta divisione, caratterizzata com’é da un forte traffico di scorrimento da e per Lugano. Questa evoluzione ha ridefinito il limite urbanistico del nucleo di _, racchiuso a valle della strada, distinguendolo nettamente dall’area residenziale che si sviluppa a monte della stessa. La presunta appartenenza del fondo mapp. n. _ al nucleo di _viene d’altronde manifestamente contraddetta dallo stesso PR di _, adottato nel 1980, che attribuisce il sedime in questione alla zona residenziale R2."}