{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-314_1995-07-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21298&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dea4f6dfbd4ea27264e4a2721aa25fa1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.314"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 24.07.1995 90.1994.314"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 24.07.1995 90.1994.314"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 24.07.1995 90.1994.314"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:05", "Checksum": "ba28c5850b33827ea03be46ce29cd70f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 24.07.1995 90.1994.314\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n24 luglio 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, |\n|\nvicecancelliere |\nTito Ponti |\nvisti i ricorsi\n|\n|\ndi _, rappresentato dal _; 14 settembre 1994\ne _, __, rappr. da: _. _, __; 20 settembre 1994\n, rappr. da _, _, 22 settembre 1994\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione 12 agosto 1994 del Consiglio di Stato\n(n. _) che approva il piano degli interventi (Piano particolareggiato) nei\nnuclei del Comune di __ed evade i ricorsi di prima istanza; |\nviste le osservazioni 8 novembre 1994 del Consiglio di Stato,\nletti ed esaminati gli atti,\nesperiti i necessari accertamenti,\nr i t e n u t o\nin fatto\na. Il Piano regolatore del Comune di _é stato adottato dal _di _il 12 agosto 1980.\nIn data 7 giugno 1993 il consiglio comunale di _ha deciso l’adozione, sottoforma di piano particolareggiato (PP), di un “Piano degli interventi nei nuclei di _, Corte, Sala, _e _ ” oggetto della presente procedura.\nb. Con risoluzione 12 agosto 1994 il Consiglio di Stato ha approvato il Piano particolareggiato con alcune modifiche apportate nel corso dell’esame di opportunità ed ha evaso i ricorsi di primo grado.\nFra le modifiche operate d’ufficio dal _di _figura lo stralcio dal comprensorio del nucleo di _ dei mapp. n. _, _4, _, _e _, per i quali rinvia ad uno studio pianificatorio particolareggiato (PP o Piano di quartiere), nonché lo stralcio del mapp. n. _, la cui destinazione pianificatoria dovrà esser precisata in sede di revisione del PR, attualmente in corso.\nA sostegno della sua decisione il Governo cita il rapporto della Commissione bellezze naturali del 27.9.1993, dal quale si evince che gli edifici sorgenti sulle particelle oggetto dello stralcio non presentano caratteristiche architettoniche tali da potere essere assimilate ai vicini nuclei di _e _, e che pertanto le stesse meritano piuttosto di essere l’oggetto di uno studio urbanistico particolare volto ad un loro inserimento tra i citati nuclei quale “elemento di correlazione”.\nc. Avverso la risoluzione governativa d’approvazione del PP sono insorti davanti a questo Tribunale _e _ _, proprietari dei mapp. n. _e _, gli eredi fu _, proprietari del fondo n. _, e il Municipio di _.\nEssi contestano, con argomentazioni più o meno analoghe, il ridimensionamento del PP così come imposto dall’autorità di prima istanza, nonché l’opportunità di procedere ad uno studio pianificatorio limitatamente ai mappali stralciati dalla zona nucleo, dato che causerebbe un blocco edilizio dei fondi con grave pregiudizio per i proprietari.\nSulla scorta di motivazioni storico-architettoniche, essi chiedono il reinserimento di suddetti fondi nella zona nucleo originariamente prevista dal Comune.\nd. Il Consiglio di Stato, con risposta del 8 novembre 1994 chiede la reiezione dell’impugnativa .\nNel merito della legittimità delle modifiche apportate d’ufficio al PP dei nuclei di _, il Governo sottolinea come gli importanti cambiamenti urbanistici di questi decenni hanno irrimediabilmente cambiato il contesto dei nuclei storici del Comune e che lo studio particolareggiato previsto per i mappali oggetto della modifica d’ufficio non deve essere inteso come uno strumento che necessariamente snaturerà i rapporti tra le proprietà in questione e l’adiacente nucleo, bensì come l’occasione di armoniosa integrazione nello stesso, tenendo tuttavia conto delle differenti caratteristiche e posizione sul territorio.\ne. In data 20 febbraio 1994 è stato esperito un sopralluogo alla presenza delle parti, all’occasione del quale esse si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande rinunciando alle conclusioni e al dibattimento finale.\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\n1. Ai sensi dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).\nLa legittimazione ricorsuale degli insorgenti _e _ è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT, quella del Municipio di _ a norma del cpv. a) del medesimo disposto.\nI ricorsi, inoltrati nel termine di legge, risultano tempestivi ed sono dunque ricevibili in ordine.\n2. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti)."}