Ciò è ovviamente contrario ai principi pianificatori sopra evocati. Percontro l'attribuzione di questi fondi alla zona agricola, che, come già rilevato, non ha quale unico scopo la coltivazione ma bensì svolge pure un ruolo di tutela del paesaggio (cfr. considerazione 3.4 precedente), appare in concreto sicuramente la soluzione più adeguata ai fini di un corretto ordinamento del territorio. Questo tribunale giunge pertanto alla conclusione che l'impugnata decisione governativa è giuridicamente fondata e pertanto merita conferma. La censura non può quindi venir accolta. 5. Tasse e spese seguono la soccombenza.