2 e 3 LALPT). 3. Nella fattispecie occorre esaminare se la modifica operata d’ufficio dal Governo, è legittima ritenuto che nell’adempimento dei loro compiti pianificatori le autorità devono sempre considerare gli obiettivi e i principi sanciti dal diritto federale e cantonale, in particolare dagli art. 1 e 3 LPT (DTF 115 Ia 350, consid. 3d e riferimenti). Devono inoltre essere rispettate le prescrizioni di cui agli artt. 14 e segg. LPT, segnatamente l’art. 15 LPT sulle zone edificabili e l’art. 16 LPT sulle zone agricole, nonché le disposizioni e i principi volti a proteggere l’ambiente e l’uomo enunciati dalle legge sulla protezione dell’ambiente.