{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-311_1995-06-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21295&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a6f1b547642490b84f1411848f532930"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.311"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 20.06.1995 90.1994.311"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 20.06.1995 90.1994.311"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 20.06.1995 90.1994.311"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:02:54", "Checksum": "11697e7877036fe505643c61a8a99ee6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 20.06.1995 90.1994.311\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n23 giugno 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, |\n|\nvicecancelliera |\nDaniela Regazzi |\nvisto il ricorso del 21 febbraio 1994 di\n|\n|\n__________ __________ __________, ____________________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione no. __________del 25 gennaio 1994 del Consiglio di Stato che approva alcune varianti del Piano Regolatore del Comune di __________; |\nviste le osservazioni del 29 marzo 1994 del Governo;\nesperiti i necessari accertamenti;\nletti ed esaminati gli atti;\nr i t e n u t o,\nin fatto\na. In data 9 gennaio 1990 il Consiglio di Stato ha approvato il Piano Regolatore del Comune di __________ adottato dal Consiglio Comunale con seduta del 27 gennaio 1986.\nNell’ambito di questa approvazione l’autorità governativa aveva invitato il Comune a procedere all’adozione di alcune varianti ed in particolare alla completazione del piano delle zone edificabili NV, R2 e R3 all’interno del comprensorio di protezione dei monumenti storici, conformemente a quanto descritto al punto 3.3 della sua decisione nonché raffigurato nell’allegata planimetria a pagina 8.\nb. Con messaggio del 27 febbraio 1990 il municipio di __________ ha sottoposto dette varianti al Consiglio comunale che le ha adottate il 2 aprile 1990. Quindi in data 23 luglio 1990 l’esecutivo comunale ha presentato la relativa domanda d’approvazione al Consiglio di Stato. Quest’ultimo, con decisione del 1 settembre 1992, ha tuttavia risolto di non approvare una parte delle previste varianti ossia l’azzonamento dei fondi no. __________ (____________________), __________ (____________________), __________ (____________________) e __________ (____________________parzialmente) per i quali il Municipio ha autonomamente deciso di cambiare loro destinazione inserendoli in zona nucleo anziché in zona agricola come originariamente concordato con il Governo e la Commissione delle protezione dei monumenti. Per l’autorità governativa la soluzione proposta dal Comune non è né opportuna né razionale, in quanto le possibilità edificatorie a __________ sono sufficienti e tali da non rendere necessaria la creazione di un nuovo comparto edificabile che comporterebbe tra l’altro costose spese di urbanizzazione.\nPrima di decidere definitivamente, il Consiglio di Stato ha comunque dato facoltà al Comune e ai proprietari dei fondi direttamente interessati di presentare, nel rispetto del diritto di essere sentiti, le loro osservazioni in merito.\nCon risoluzione del 25 gennaio 1994 l’autorità governativa, considerate le osservazioni pervenutegli, ha quindi deciso definitivamente di non approvare l’inserimento in zona nucleo NV dei mappali sopraccitati, attribuendoli definitivamente alla zona agricola.\nc. Avverso questa risoluzione governativa il Comune di __________, rappresentato dal Municipio, insorge davanti a questo Tribunale lamentando la violazione dell'autonomia comunale e contestando l'interesse agricolo del comparto dezonato. Circa il sovraddimensionamento del comprensorio edificabile rende attenti al problema della tesorizzazione dei fondi.\nPer quanto concerne il costo delle opere di urbanizzazione, il Comune ritiene che il problema dovrebbe essere risolto nell'ambito della realizzazione, nelle immediate vicinanze, del centro polivalente in località \"__________\" col prelievo dei contributi di miglioria.\nd. Il Consiglio di Stato, con risposta del 29 marzo 1994 chiede la reiezione dell'impugnativa richiamando le argomentazioni già sviluppate nella contestata risoluzione.\ne. In data 8 luglio 1994 è stato esperito un sopralluogo alla presenza delle parti, all’occasione del quale esse si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande rinunciando al dibattimento finale.\nin diritto\n1. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).\nIn concreto, il comune è legittimato a ricorrere a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT e il ricorso, interposto nel termine di legge, è ricevibile.\n2. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti)."}