{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-310_1995-06-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21294&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dfee5a7ac4002b3f008af4d9e3b8a086"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.310"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.06.1995 90.1994.310"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.06.1995 90.1994.310"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 26.06.1995 90.1994.310"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:24:30", "Checksum": "0cea348ea9655709887b9fe1b3db9060", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 26.06.1995 90.1994.310\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nCome rileva il Tribunale federale, le finalità della zona agricola sono molteplici: travalicano l’ambito meramente agricolo per invadere la politica dell’alloggio, del mercato immobiliare, della protezione dell’ambiente, ecc. La zona agricola è l’antagonista per eccellenza della zona edificabile di cui è chiamata a contrastare l’invadenza. In questa funzione deve mantenere libere anche aree mediocremente idonee all’agricoltura ma meritevoli per altre considerazioni di essere conservate. Questa funzione protettiva non può essere svolta dalle zone di protezione dell’art. 17 LPT, poiché in linea di principio queste tutelano solo i paesaggi “particolarmente belli”. Di conseguenza la protezione di paesaggi “normali” può unicamente farsi attribuendoli a zone agricole (sentenza 4.6.1993 della I. Corte di diritto pubblico, ZBl, Band 95/1994 pag. 133 seg., trad. libera). E’ in effetti innegabile che l'uso agricolo del suolo è uno dei fattori che maggiormente determinano le fattezze di un paesaggio (DTF 113 Ia 200). Non a caso, nel porre il rispetto del paesaggio tra i principi pianificatori fondamentali, l’art. 3 cpv. 2 LPT precisa alla lett. a) che a questo fine occorre “mantenere per l’agricoltura superfici coltive idonee.”\n4. Fatte queste premesse occorre ora applicare questi principi alla modifica pianificatoria operata dal Consiglio di Stato onde esaminarne la legalità.\nCome già rilevato, il ricorrente contesta la decisione di escludere il suo fondo dalla zona nucleo in quanto intenzionato a trasformare il fabbricato ivi esistente in abitazione.\nCon il sopralluogo si è potuto rilevare che la proprietà del ricorrente è costituita da una appezzamento di terreno di ridottissime dimensioni sul quale già sorge un fabbricato adibito a garage. Essa fa parte di un'area formata da una stretta fascia di terreno in declivio posta tra il __________ di __________. __________ e la strada denominata __________ __________.\nIn prossimità di questa carreggiata, dove il comparto è leggermente più pianeggiante, sorgono tre rustici tra cui appunto il piccolo edificio del ricorrente. Per il resto la zona non è edificata ed appare contornata quasi interamente dal bosco, il quale la separa dal nucleo sovrastante.\nE' evidente che queste tre costruzioni così come situate non possono formare un vero nucleo vitale. Esse costituiscono piuttosto una disseminazione causale di tre edifici non abitati e separati dal resto del paese. Non si può quindi certo parlare di ampia edificazione preesistente ossia dell'adempimento del presupposto di cui all'art. 15 lett. a LPT.\nA ciò va aggiunta la considerazione che in concreto non sussiste il bisogno di estendere la zona edificabile al comparto in esame, essendo il PR già sovradimensionato rispetto alle previsioni di sviluppo del Comune. La contenibilità prevista è infatti di 3542 unità insediative, dalla quale risulta che il PR offre la possibilità di un insediamento di 2172 nuovi abitanti residenti. Ora se si considera che la popolazione di __________ alla fine del 1991 contava solamente 1'041 abitanti (vedi Annuario statistico ticinese, 1992, pag. 65), non si può certo affermare che sussista la necessità di disporre di nuove possibilità edificatorie.\nAbbondanzialmente va inoltre aggiunto che questo comparto è situato proprio ai piedi del __________ __________. __________ sopra il quale si erge la Chiesa di __________. __________ di __________, monumento di notevole interesse culturale.\nRendere edificabile questo comparto significherebbe svilire la qualità e il pregio paesaggistico di questo luogo. Ciò è ovviamente contrario ai principi pianificatori sopra evocati. Percontro l'attribuzione di questi fondi alla zona agricola, che, come già rilevato, non ha quale unico scopo la coltivazione ma bensì svolge pure un ruolo di tutela del paesaggio (cfr. considerazione 3.4 precedente), appare in concreto sicuramente la soluzione più adeguata ai fini di un corretto ordinamento del territorio.\nQuesto tribunale giunge pertanto alla conclusione che l'impugnata decisione governativa è giuridicamente fondata e pertanto merita conferma. Per questi motivi la decisione di stralciare questo fondo dalla zona nucleo per inserirlo nella zona agricola appare senz'altro difendibile.\nDi conseguenza la censura non può venir accolta.\n5. Tasse e spese seguono la soccombenza.\nPer questi motivi,\nvisti gli articoli di legge\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso é respinto.\n2. La tassa e le spese per\ncomplessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.\n3. Intimazione: - __________ -__________ __________,\n__________\n- Municipio di ________\n- Consiglio di Stato,\nBellinzona\n- Sezione pianificazione\nurbanistica, Bellinzona\nTribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente Il segretario"}