LPT, segnatamente l’art. 15 LPT sulle zone edificabili e l’art. 16 LPT sulle zone agricole, nonché le disposizioni e i principi volti a proteggere l’ambiente e l’uomo enunciati dalle legge sulla protezione dell’ambiente. 3.1 Secondo l’art. 15 LPT le zone edificabili comprendono i terreni idonei all’edificazione già edificati in larga misura (lett. a) o prevedibilmente necessari all’edificazione e urbanizzati entro quindici anni (lett. b). Va tenuto presente che l’art. 15 LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, per definizione.