{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-06-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-307_1997-06-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21291&nX40_KEY=4933391&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "31714cac416e552753dd7036d936fece"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.307"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.06.1997 90.1994.307"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.06.1997 90.1994.307"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 26.06.1997 90.1994.307"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:38:03", "Checksum": "f140216a079a5a52238c5d67d1d1f8a6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 26.06.1997 90.1994.307\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n26 giugno 1997 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nIl segretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nvisto il ricorso del 16 dicembre 1993 di\n|\n|\n__________ __________ __________, __________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 12 ottobre 1993 del Consiglio di Stato; |\n|\n|\nvisto la risposta 12 aprile 1994 del Consiglio di Stato |\nvisto\nin fatto\n1. Con la contestata risoluzione Il Consiglio di Stato ha istituito due zone di pianificazione interessanti l’una la “__________ __________e” l’altra la “__________ di __________ ”.\n2. Il Comune di __________ ha interposto tempestivo ricorso in questa sede ponendo una serie di domande che visto l’esito della vertenza non occorre qui esaminare.\nIl Consiglio di Stato postula il rigetto dell’impugnativa.\nconsiderato\nin diritto\n1. A mente dell’art. 64 cpv. 1 LALPT, modificato dalla L 6.2.1995 in vigore dal 15.3.1995, contro la zona di pianificazione stabilita dal Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro quindi giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.\n2. Giusta l’art. 62 LALPT la ZP entra in vigore con la pubblicazione e resta in vigore fino alla pubblicazione del piano sostitutivo e comunque non oltre i cinque anni, riservata la proroga di cui all’art. seguente.\nLa validità delle ZP in contestazione è stata fissata fino al 22 febbraio 1996 e non ne è stata chiesta la proroga ai sensi dell’art. 62a LALPT.\nLe ZP qui dedotte in giudizio sono quindi decadute e di conseguenza il ricorso contro di esse è divenuto privo di oggetto\nPer questi motivi,\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.\n2. Non si prelevano tasse né spese di giudizio\n3. Intimazione: - Municipio di __________\n-\nConsiglio di Stato, Bellinzona\n-\nSezione pianificazione urbanistica, Bellinzona\nTribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente Il segretario"}