preso atto che il ricorrente comunica con scritto 26 giugno 2000 che nulla osta ormai allo stralcio del gravame, chiedendo l'esenzione da tasse e spese di giudizio, ritenuto che "al limite alla parte ricorrente potrebbe anche essere riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili"; considerato in diritto che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico; che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv.