Comunque sia, va tenuto presente che il diritto di continuare ad usare come primaria un’abitazione usata come tale al momento dell’entrata in vigore di una normativa che vieta quell’uso può solo essere ammesso in nome della garanzia delle situazioni acquisite se l’uso precedente la normativa ad esso contraria era esercitato in buona fede. Tale non può essere considerato un uso il cui presupposto, l’abitabilità a titolo permanente del rustico, è stato acquisito attraverso (ripetute) trasformazioni dello stabile fondate su autorizzazioni nulle.