Non v’è per finire motivo per dubitare dell’idoneità di questa misura a contenere le residenze primarie; non si vede del resto quale altro provvedimento alla portata del comune e delle sue fragili finanze possano conseguire questo scopo con minore incidenza sulla proprietà privata. Non va dimenticato che l’art. 25 cpv. 3 NAPR permette il mantenimento di quelle residenze primarie che già esistevano al momento dell’entrata in vigore del PR. Si può concludere, in definitiva, che tra lo scopo prefisso e il sacrificio imposto ai privati intercorre un rapporto ragionevole e che quindi anche il principio della proporzionalità è rispettato.