1 LPT). Fedele al principio federalista, la LPT enuncia solo i principi fondamentali, stabilisce il quadro normativo generale. Spetta ai cantoni dargli corpo. Il Canton Ticino vi ha provveduto attraverso la LALPT che all’art. 24 dà la competenza ai comuni di allestire e a adottare il PR. E’ attraverso questo strumento pianificatorio che a norma dell’art. 14 LPT (“i piani d’utilizzazione disciplinano l’uso ammissibile del suolo”) e degli art. 24 seg. LALPT (”il PR è lo strumento di programmazione delle attività territoriali a livello comunale”) viene finalmente definita la destinazione e l’uso del territorio e adottata la relativa normativa.