Il ricorrente, censurando una violazione dell’art. 22 ter della Costituzione, solleva innanzitutto dubbi sulla legalità dell’art 25 cpv. 3 NAPR il quale esclude l’utilizzazione a scopo di residenza primaria delle abitazioni poste nel comprensorio dei monti ad eccezione di quelle già esistenti al momento dell’entrata in vigore del Piano Regolatore. Una restrizione di diritto pubblico della proprietà è compatibile con la garanzia di cui all’art 22 ter Cost. solo se si fonda su una base legale sufficiente, se è giustificata da un interesse pubblico preponderante e se rispetta il principio della proporzionalità (DTF 121 I 117 consid. 3b, 119 Ia 362 consid. 3a, 118 Ia 165 consid. 3b e rinvii).