Contro queste decisioni non è stato interposto nessun ricorso. Per quel che riguarda la fattispecie in esame, queste modifiche non hanno comunque apportato alcun cambiamento alla situazione contestata dal qui ricorrente che prevede l’esclusione delle residenze primarie dal comprensorio dei monti, (tranne nel caso in cui esse esistevano già al momento dell’entrata in vigore del PR). Questa disposizione è infatti stata mantenuta anche se trasportata dal cap. 2 al cap. 3, ragion per cui le censure su di essa sollevate dal ricorrente non risultano superate e vanno di conseguenza qui di seguito esaminate. c o n s i d e r a t o, in diritto 1.