{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-07-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-301_1997-07-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21286&nX40_KEY=4933389&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fe6a9e335b1c29c9dc8f2f5bc4a191f8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.301"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 21.07.1997 90.1994.301"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 21.07.1997 90.1994.301"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 21.07.1997 90.1994.301"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:42:14", "Checksum": "faf59957e53e542b0b66dcdfab15eed1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 21.07.1997 90.1994.301\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nl’insediamento venga ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del Paese,\ntenuto conto delle condizioni naturali e dei bisogni della popolazione e dell’economia”\n(art. 1 cpv. e art. 2 cpv. 1 LPT).\nFedele al principio\nfederalista, la LPT enuncia solo i principi fondamentali, stabilisce il quadro\nnormativo generale. Spetta ai cantoni dargli corpo. Il Canton Ticino vi ha\nprovveduto attraverso la LALPT che all’art. 24 dà la competenza ai comuni di\nallestire e a adottare il PR. E’ attraverso questo strumento pianificatorio che\na norma dell’art. 14 LPT (“i piani d’utilizzazione disciplinano l’uso\nammissibile del suolo”) e degli art. 24 seg. LALPT (”il PR è lo strumento di\nprogrammazione delle attività territoriali a livello comunale”) viene\nfinalmente definita la destinazione e l’uso del territorio e adottata la\nrelativa normativa. E’ in questa sede che vengono istituiti i diversi vincoli\ndi destinazione. Quello che qui ne occupa trova puntuale riscontro all’art. 28\ncpv. 2 lett. a LALPT (“segnatamente possono essere previste zone per\nresidenza esclusivamente o parzialmente primarie o secondarie”). Ma già in\nlinea più generale la sua legittimità può essere derivata dai precetti\ndell’art. 25 LALPT, riecheggianti quelli della LPT e prima ancora della Cost,\nai cui sensi il PR è inteso in particolare a organizzare razionalmente il\nterritorio e promuovere lo sviluppo armonioso del Comune, in modo che il suolo\nsia utilizzato con misura e siano realizzati gli obiettivi pianificatori degli\nart. 1 e 3 LPT.\nPer quel che riguarda l’interesse pubblico all’imposizione della residenza\nsecondaria nel comprensorio dei monti va rilevato quanto segue.\nNegli anni passati si è assistito in valle __________ ad un fenomeno\nparticolarmente marcato consistente in un flusso migratorio proveniente da\ncantoni urbani confederati, volto alla ricerca di un modo di vita primitivo a\ncontatto con la natura per il quale ben si prestano i cascinali dei monti\nticinesi. Questa circostanza ha portato alla presenza di case disseminate al di\nfuori della zona edificabile in località molto periferiche e difficili da\nraggiungere, ciò che crea ai comuni vallerani grossi problemi infrastrutturali\nper la salvaguardia di minime condizioni igienico sanitarie e di sicurezza di\nerogazione di servizi essenziali. Gli enti pubblici si sono in effetti trovati\ncostretti a predisporre dei servizi sovradimensionati e di conseguenza a\nsobbarcarsi oneri finanziari pressoché insormontabili.\nEcco quindi che\nl'esclusione della residenza primaria nei comprensori lontani dall'abitato\npermette all'ente locale di ridurre i servizi amministrativi (quali per esempio\nla raccolta dei rifiuti, lo sgombero della neve e così via) e quindi di\ncontenere le spese pubbliche commisurandole alla reale capacità finanziaria del\ncomune. Ciò risponde evidentemente ad un chiaro e giustificato interesse\npubblico.\nNon v’è per finire motivo per dubitare dell’idoneità di questa misura a\ncontenere le residenze primarie; non si vede del resto quale altro\nprovvedimento alla portata del comune e delle sue fragili finanze possano\nconseguire questo scopo con minore incidenza sulla proprietà privata.\nNon va dimenticato che l’art. 25 cpv. 3 NAPR permette il mantenimento di quelle residenze primarie che già esistevano al momento dell’entrata in vigore del PR.\nSi può concludere, in definitiva, che tra lo scopo prefisso e il sacrificio imposto ai privati intercorre un rapporto ragionevole e che quindi anche il principio della proporzionalità è rispettato.\n4. Esaminata la\nfondatezza dell’art 25 NAPR, occorre ora verificare se a ragione il ricorrente\nrivendica il diritto ad ottenere l’iscrizione della sua abitazione, posta al\nmappale no. __________, nell’inventario delle abitazioni approvato dal\nConsiglio di Stato con la decisione qui impugnata, così come sancito dal\ncapoverso no. 3 dell’art. 25 NAPR, dato che, a suo dire, essa è sempre stata\nutilizzata a scopo di residenza primaria.\nPer stabilire se una data abitazione è utilizzata a scopo primario o secondario\nla prassi fa principalmente riferimento alla situazione personale dell’utente\ndell’alloggio (sia questo il proprietario o il locatario), ossia si fa\nriferimento a delle nozioni soggettive fondate sul modo d’uso, costante o\ntemporaneo, dell’abitazione, combinate con la nozione di domicilio (cfr. Il\nfenomeno delle residenze secondarie, Patrizia Cattaneo, pag. 65 e seg.). Per\nammettere il domicilio, con riferimento agli art. 23 e segg. CCS, devono essere\nadempiute cumulativamente le seguenti condizioni: innanzitutto la residenza\neffettiva in un determinato luogo, secondariamente l’intenzione concretamente\nmanifestata dell’interessato di stabilirvisi durevolmente (DTF 97 I 3 consid.\n3; RDAT 1982, pag. 71 seg.; Bucher, Berner Kommentar zum ZGB, ad art 23 N 3\nseg.; Grossen, Das Recht der Einzelpersonen, in Schweizerisches Privatrecht,\nVol. II, pag. 286 e seg.).\nQuesto concetto di domicilio è il medesimo che viene espresso nell’art. 6 LOC.\nVi è quindi residenza, secondo le norme succitate, quando una persona soggiorna\nper un certo periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con\nesso rapporti d’intensità tale da farlo apparire come il centro delle sue\nrelazioni personali.\nL’intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall’insieme\ndelle circostanze e dev’essere riconoscibile per i terzi. La semplice\nmanifestazione di volontà non è sufficiente.\nNon basta in particolare dichiarare di voler costituire il proprio domicilio in\nun determinato luogo. Tanto per l’art 23 CC, quanto per l’art. 6 LOC\nl’intenzione dev’essere suffragata dall’effettiva residenza nel luogo\nprescelto.\nNella fattispecie si pone dunque il problema di verificare se sussistano, alla\nluce dei criteri summenzionati, gli estremi del domicilio. Ovvero occorre"}