{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-07-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-301_1997-07-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21286&nX40_KEY=4933389&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fe6a9e335b1c29c9dc8f2f5bc4a191f8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.301"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 21.07.1997 90.1994.301"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 21.07.1997 90.1994.301"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 21.07.1997 90.1994.301"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:42:14", "Checksum": "faf59957e53e542b0b66dcdfab15eed1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 21.07.1997 90.1994.301\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\ndevono però sottostare alle disposizioni del presente capoverso. Il\nMunicipio istituisce un inventario delle residenze\nprimarie entro un anno dall’entrata in vigore del PR previo\navviso agli albi comunali”.\nContro queste decisioni\nnon è stato interposto nessun ricorso.\nPer quel che riguarda la fattispecie in esame, queste modifiche non hanno\ncomunque apportato alcun cambiamento alla situazione contestata dal qui\nricorrente che prevede l’esclusione delle residenze primarie dal comprensorio\ndei monti, (tranne nel caso in cui esse esistevano già al momento dell’entrata\nin vigore del PR). Questa disposizione è infatti stata mantenuta anche se trasportata\ndal cap. 2 al cap. 3, ragion per cui le censure su di essa sollevate dal\nricorrente non risultano superate e vanno di conseguenza qui di seguito\nesaminate.\nc o n s i d e r a t o,\nin diritto\n1. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o entro che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).\nIn concreto la legittimazione attiva del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.\nPresentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.\n2. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).\nL’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).\nDi norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: \"nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti \" (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (cfr. Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 e segg., in part. pag. 55).\n3. Il ricorrente, censurando\nuna violazione dell’art. 22 ter della Costituzione, solleva innanzitutto dubbi\nsulla legalità dell’art 25 cpv. 3 NAPR il quale esclude l’utilizzazione a scopo\ndi residenza primaria delle abitazioni poste nel comprensorio dei monti ad\neccezione di quelle già esistenti al momento dell’entrata in vigore del Piano\nRegolatore.\nUna restrizione di diritto pubblico della proprietà è compatibile con la\ngaranzia di cui all’art 22 ter Cost. solo se si fonda su una base legale\nsufficiente, se è giustificata da un interesse pubblico preponderante e se\nrispetta il principio della proporzionalità (DTF 121 I 117 consid. 3b, 119 Ia\n362 consid. 3a, 118 Ia 165 consid. 3b e rinvii).\nAl proposito va rilevato che, in attuazione del mandato che l’art. 22ter Cost\nconferisce alla Confederazione di stabilire norme generali sulla cui base i\ncantoni abbiano ad assicurare una funzionale utilizzazione del suolo è stata\nemanata la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) che fa\nobbligo a Confederazione, cantoni e comuni di assumere i provvedimenti\npianificatori necessari “affinché il suolo sia utilizzato con misura e"}