Infatti alla data – determinante - del rilievo dell'edificio effettuato per conto del comune, la costruzione, in stato di abbandono, presentava solo una parte dei muri perimetrali (cfr. fotografie riferite al rilievo, agli atti). Trattasi dunque di un diroccato giusta l'art. 29 seconda frase RLALPT: opera in rovina, inutilizzabile, ovvero non degna di conservazione. E’ quanto ammette, in buona sostanza, lo stesso ricorrente. Dal momento inoltre che la costruzione in oggetto non si trova all’interno di un nucleo meritevole di conservazione, essa non può essere assegnata alla categoria “meritevole 1b”, ossia tra i diroccati che possono essere ricostruiti ed adibiti a residenza.