{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-03-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-2_2003-03-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21091&nX40_KEY=4927986&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b33d347cdb787dba374b7549bd52d956"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 03.03.2003 90.1994.2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 03.03.2003 90.1994.2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 03.03.2003 90.1994.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:12:33", "Checksum": "76ede0f9477dcbac00b1ef401cbe1474", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 03.03.2003 90.1994.2\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2.5. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno una istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità, ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano, tuttavia, di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente, sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).\nIl potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è, invece, circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.\n3. 3.1. Nell'ambito dell'adozione della variante di piano regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili l'assemblea comunale di __________ ha classificato la costruzione n. 11, al mapp. 257a, nella categoria \"meritevole 1a\". Approvando la variante di piano regolatore il Consiglio di Stato ha, invece, modificato la valutazione in \"diroccato 2\". Il ricorrente contesta tale valutazione. Egli chiede l'inserimento della sua costruzione nella categoria edifici rustici diroccati ricostruibili e trasformabili in residenza. Egli accenna, in particolare, al fatto di aver ottenuto la licenza edilizia per la sostituzione del tetto dell’edificio nel corso del 1990: sostituzione non realizzata poiché questo era frattanto completamente crollato.\n3.2. Esaminati gli atti questo Tribunale ritiene che la valutazione effettuata dal Consiglio di Stato debba essere confermata.\nInfatti alla data – determinante - del rilievo dell'edificio effettuato per conto del comune, la costruzione, in stato di abbandono, presentava solo una parte dei muri perimetrali (cfr. fotografie riferite al rilievo, agli atti). Trattasi dunque di un diroccato giusta l'art. 29 seconda frase RLALPT: opera in rovina, inutilizzabile, ovvero non degna di conservazione. E’ quanto ammette, in buona sostanza, lo stesso ricorrente. Dal momento inoltre che la costruzione in oggetto non si trova all’interno di un nucleo meritevole di conservazione, essa non può essere assegnata alla categoria “meritevole 1b”, ossia tra i diroccati che possono essere ricostruiti ed adibiti a residenza.\n3.3. Il ricorso deve dunque essere respinto.\n4. La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).\nPer questi motivi,\nvisti gli articoli di legge sopra citati,\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. La\ntassa di giudizio di fr. 500.-- è posta a carico di __________ __________.\n3. Intimazione: - __________ __________, __________ __________\n-\n__________ di __________, ____________________\n- Consiglio di Stato, Residenza governativa,\n____________________\n- Divisione della pianificazione territoriale,\n_____ _. ___________ __, ____ __________\nTribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente La segretaria"}