Giustamente questa soluzione non è stata ritenuta dal legislatore. Non ultimo perché, specie in materia di pianificazione, l’esigenza di sicurezza del diritto riveste grande importanza e dev’essere adeguatamente contemperata con quella dell’affermazione del diritto oggettivo. Tanto più quando la decisione di approvazione del PR interviene a conclusione di una complessa procedura di democratica formazione della volontà, che non può essere invalidata con la semplice dichiarazione di cessata conformità. La sua constatazione può unicamente rimettere in moto la procedura pianificatoria e concludersi con una variante (o con un nuovo PR) soggetto a sua volta ad approvazione.