{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-295_1995-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21282&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e6a40f96cc7939cb78e4ea8c817bf00c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.295"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.295"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.295"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.295"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:03", "Checksum": "9c3b311eb47847b34cfbb9bf1a25d65f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.295\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL’approvazione è una decisione governativa (impugnabile) che consacra il PR, accertatane la conformità al diritto e l’adeguatezza, conferendogli efficacia giuridica (effetto costitutivo dell’approvazione). Attraverso questa decisione, che presenta momenti accertativi e costitutivi, il Consiglio di Stato partecipa alla formazione del PR, compiendo l’atto finale che lo suggella e gli conferisce l’autorità della cosa decisa. L’approvazione pone così in essere una situazione durevole, suscettibile di trovarsi successivamente in contrasto con l’evoluzione delle circostanze. Il PR che inizialmente era conforme al diritto cessa di esserlo. Qui occorre intervenire. Ma non attraverso la revoca dell’approvazione, bensì modificando il PR stesso. Non è infatti possibile ritirare l’effetto costitutivo che l’approvazione ha conferito al piano regolatore, ripristinandola virtualmente come decisione distinta (scorporata dal contesto), suscettibile di separata revocazione. Una volta conferito, l’effetto costitutivo persiste, a prescindere dalla persistenza o meno dei presupposti originali.\nRevocato - o, meglio, sostituito risp. modificato - dev’essere il PR stesso, risp. la parte rivelatasi difforme ab origine o divenuta tale successivamente.\nIl Consiglio di Stato, come autorità di vigilanza sulla pianificazione, esigerà che il comune metta il piano in sintonia con la nuova realtà, ne ripristini la conformità col diritto. Gli fisserà un termine e se il comune non provvederà, farà allestire, accollandogliene le spese, un nuovo piano che verrà pubblicato (dal comune o, in caso di suo rifiuto, dall’autorità governativa stessa) e potrà quindi essere impugnato secondo la procedura degli art. 35 ss LALPT (art. 105 LALPT).\nChe l’adeguamento debba avvenire attraverso la modifica del PR e non attraverso la revoca (totale o parziale) della sua approvazione risulta chiaramente dall’art. 21 LPR, che in caso di notevole cambiamento delle circostanze (ma anche in seguito alla rivelazione di vizi originali, sfuggiti all’accertamento di conformità) prescrive di riesaminare il PR. Coerente con questo sistema è poi l’insieme delle misure di salvaguardia della pianificazione (decisione sospensiva, blocco pianificatorio o edilizio, zona di pianificazione). La legge ha previsto questi strumenti ma ha anche fissato un termine alla loro vigenza. Alla scadenza senza che la variante sia stata approvata, il PR vigente continuerà ad essere applicabile.\nLa revoca dell’approvazione non è ammessa come provvedimento aggiuntivo, una volta esaurite senza successo le altre misure d’intervento a difesa della pianificazione. Non si dimentichi che la loro durata congiunta può essere estremamente lunga. Da quando una domanda di costruzione è presentata scattano i due anni della decisione sospensiva, alla quale si aggiungono i possibili 7 anni della zona di pianificazione. E’ un’enormità. Tant’è che se alla scadenza non si vuole applicare il vecchio diritto si deve passare all’espropriazione. Ebbene, non vi sarebbe necessità di sancire queste conseguenze se il Consiglio di Stato avesse direttamente la facoltà di annullare, totalmente o parzialmente, il PR ritenuto non più conforme all’ordinamento giuridico (revoca dell’approvazione). Giustamente questa soluzione non è stata ritenuta dal legislatore. Non ultimo perché, specie in materia di pianificazione, l’esigenza di sicurezza del diritto riveste grande importanza e dev’essere adeguatamente contemperata con quella dell’affermazione del diritto oggettivo. Tanto più quando la decisione di approvazione del PR interviene a conclusione di una complessa procedura di democratica formazione della volontà, che non può essere invalidata con la semplice dichiarazione di cessata conformità. La sua constatazione può unicamente rimettere in moto la procedura pianificatoria e concludersi con una variante (o con un nuovo PR) soggetto a sua volta ad approvazione. Come l’approvazione è intervenuta a coronamento della procedura di costituzione del piano, così la “disapprovazione” deve trovar posto in un procedimento che sfoci nell’adeguamento del piano. La revoca si fa non attraverso una dichiarazione, ma con la sostituzione del piano o delle sue parti superate dalle mutate circostanze (cfr. Knapp, Précis de droit administratif, 4.ème éd. Nr. 1324).\n3. Alla luce di queste considerazioni, la revoca parziale del PR di __________, viola il diritto e dev’essere annullata.\n4. Il Cantone, soccombente, è tenuto al versamento di congrue ripetibili ai ricorrenti (Comune compreso), assistiti da avvocati.\nPer questi motivi,\ndichiara e pronuncia\n1. I ricorsi sono accolti.\n2. Non si prelevano né spese\nné tasse di giudizio; il Cantone verserà a ognuno dei ricorrenti fr. 1'500.--\ndi ripetibili.\n3. Intimazione: - Avv. __________ __________, __________\n- Avv. __________ __________, __________\n- Avv.ti __________ __________ e\n__________\n__________, __________\n- Municipio di _______\n- Consiglio di Stato, Bellinzona\n- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona\nTribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente Il segretario"}