{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-295_1995-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21282&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e6a40f96cc7939cb78e4ea8c817bf00c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.295"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.295"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.295"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.295"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:03", "Checksum": "9c3b311eb47847b34cfbb9bf1a25d65f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.295\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n30 agosto 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, |\n|\nIl segretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nvisti i ricorsi\n|\n|\n__________ __________ __________ __________ __________, ____________________, rappr. da: avv. __________. __________, ____________________, avv. __________. __________, __________ __________, del 10 settembre 1993\nComune di __________ rappr. da: avv. __________ __________ e __________ __________, __________ del 9 settembre 1993\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione 6 luglio 1993 n. __________ del Consiglio di Stato, che revoca l'approvazione del PR del Comune di __________, decretata il 5 ottobre 1976, limitatamente alle località __________ e via __________ __________; |\nvisto\nle osservazioni 16 novembre 1993 del Comune di __________\nla risposta 23 marzo 1994 del Consiglio di Stato;\nil sopralluogo 12 luglio 1994\nletti gli atti ed esperiti gli accertamenti necessari\nr i t e n u t o\nin fatto\na. La __________ __________ __________ __________. è proprietaria della part. ____________________, sita in località via __________ __________, di complessivi mq 41.249 che il PR poneva in parte in zona __________ e per il resto in zona __________ (costruzione di abitazioni economiche). La particella è stata oggetto di un vincolo di zona di pianificazione, scaduto il 30 giugno 1993.\nLa decisione contestata revoca il PR relativamente alla località via ai __________, dov’è sito il part. __________.\nLa ricorrente insorge contro tale revoca giudicandola incostituzionale e ne chiede l’annullamento. Con protesta di spese e ripetibili.\nb. Il comune insorge contro la revoca dell’approvazione del PR relativamente alle due località di via __________ __________ e alla __________, contestandone la legittimità. Gli unici strumenti di salvaguardia della pianificazione sono quelli previsti dagli art. 57 seg. LALPT e sono limitati nel tempo. “L’istituto della revoca dell’approvazione non è prevista, né potrebbe esserlo.” Non può essere cumulata alle altre misure e tantomeno può essere usata come misura cautelativa, a ciò opponendosi la stessa natura della revoca di atto amministrativo. Degli altri motivi si dirà all’occorrenza nei considerandi.\nIl comune chiede quindi l’annullamento, in ogni suo punto, della decisione; protestate spese e ripetibili.\nc. Nelle sue osservazioni al ricorso della __________ __________ __________ __________. il comune dichiara di condividerne motivazioni e conclusioni.\nNella sua risposta il Consiglio di Stato propone l’accoglimento parziale dei ricorsi limitatamente al comparto di via __________ ed al comparto ubicato ad ovest del tracciato della __________ __________ (v. Piano generale ottobre 1993 della strada principale __________ __________ -__________) per i quali torneranno in vigore le disposizioni del PR valevoli prima della contestata decisione di revoca. Conferma invece la decisione relativamente alla località __________ (per la quale il Gran Consiglio ha respinto il ricorso del comune e confermato la validità della scheda di coordinamento 10.1.PD).\nd. In sede di sopralluogo i ricorrenti prendono atto della proposta di accoglimento parziale del ricorso, presentata dal Consiglio di Stato, la quale limita la revoca del PR alla parte est del tracciato della prevista __________ __________ in località __________e, mentre la località __________, che sola interessa la ricorrente __________, è esclusa dalla revoca. Le parti si riconfermano nelle rispettive allegazioni e domande.\nr i t e n u t o\nin diritto\n1. La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.\nA norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).\nIn concreto i ricorrenti, proprietari di fondi colpiti dal provvedimento contestato, hanno un interesse degno di protezione a impugnarlo e sono legittimati a ricorrere a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT.\nPertanto, presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.\n2. Thema decidendi nella presente vertenza è esclusivamente la legittimità della revoca (parziale) del PR decretata dal Consiglio di Stato.\nLa natura dell’approvazione del PR è controversa; taluni la considerano decisione di accertamento della conformità al diritto e dell’adeguatezza del PR, altri vi ravvisano l’atto finale nel processo formativo del PR al quale essa conferisce efficacia giuridica (effetto costitutivo dell’approvazione; cfr. Rhinow/Krähenmann, Verwaltungsrechstssprechung. Ergänzungsband Nr. 144 VIII.). In realtà l’approvazione è un atto amministrativo che partecipa delle due nature e presenta momenti sia accertativi che costitutivi."}