Ora in proposito va osservato che nelle direttive, emanate in materia dal governo nel 1991, si è ammessa l’esistenza di un interesse pubblico alla ricostruzione di rustici diroccati, solo nel caso in cui questi formino parte integrante di una struttura edilizia unica, fondata su criteri e principi di vita comunitaria, ovvero solo se questi diroccati fanno parte di un nucleo che risulta già di per sé meritevole di protezione. In questi casi è in effetti importante che l’integrità del nucleo non venga pregiudicata dalla presenza di rovine, ragion per cui la loro ricostruzione è ammessa. Il Consiglio di Stato ha classificato simili diroccati come “meritevoli 1b”.