L’art 24 dell’Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT), ai capoversi 2 e 3, specifica ulteriormente questa norma, ponendo le condizioni di base alle quali, fuori delle zone edificabili, l’Autorità cantonale competente può autorizzare il cambiamento di destinazione di detti edifici e impianti. A livello cantonale, l’art 73 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, fa esplicito riferimento a questa legislazione federale. L’art 73 cap. 2 LALPT stabilisce per esempio, conformemente a quanto sancito nell’art. 24 cpv. 3 lett. a OPT, che è compito del Piano Direttore designare i paesaggi con edifici e impianti degni di protezione.