Giusta il capoverso 2 della medesima disposizione, il diritto cantonale può permettere la rinnovazione, la trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici ed impianti fuori dalle zone edificabili, in quanto compatibili con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. L’art 24 dell’Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT), ai capoversi 2 e 3, specifica ulteriormente questa norma, ponendo le condizioni di base alle quali, fuori delle zone edificabili, l’Autorità cantonale competente può autorizzare il cambiamento di destinazione di detti edifici e impianti.