L’art 24 LPT permette di rilasciare autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici anche fuori dalle zone edificabili, a condizione che la loro destinazione esiga un’ubicazione fuori della zona edificabile e non vi si oppongano interessi preponderanti. Giusta il capoverso 2 della medesima disposizione, il diritto cantonale può permettere la rinnovazione, la trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici ed impianti fuori dalle zone edificabili, in quanto compatibili con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.