{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-292_1996-03-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21279&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bfe3e0cfd088f909e09f3f1419b416f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.292"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 06.03.1996 90.1994.292"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 06.03.1996 90.1994.292"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 06.03.1996 90.1994.292"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:14:06", "Checksum": "83b7b67a74e82124a96a7dbccdd80283", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 06.03.1996 90.1994.292\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).\nDi norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: \"nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti \" (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (cfr. Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55).\nQuanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).\n3. Nella fattispecie\noccorre esaminare se la modifica all’inventario dei rustici in esame, operata\nd’ufficio dal Governo, è legittima, ritenuto che nell’adempimento dei loro\ncompiti pianificatori le autorità devono sempre considerare gli obiettivi e i\nprincipi sanciti dal diritto federale e cantonale.\na. La conservazione di\nalcuni rustici risulta a volte opportuna anche se sono situati fuori dalle zone\nedificabili e se si rende necessario il cambiamento totale della loro\ndestinazione originaria.\nL’art 24 LPT permette di rilasciare autorizzazioni per la costruzione o il\ncambiamento di destinazione di edifici anche fuori dalle zone edificabili, a\ncondizione che la loro destinazione esiga un’ubicazione fuori della zona\nedificabile e non vi si oppongano interessi preponderanti. Giusta il capoverso\n2 della medesima disposizione, il diritto cantonale può permettere la\nrinnovazione, la trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici ed\nimpianti fuori dalle zone edificabili, in quanto compatibili con le importanti\nesigenze della pianificazione territoriale. L’art 24 dell’Ordinanza sulla\npianificazione del territorio (OPT), ai capoversi 2 e 3, specifica\nulteriormente questa norma, ponendo le condizioni di base alle quali, fuori\ndelle zone edificabili, l’Autorità cantonale competente può autorizzare il\ncambiamento di destinazione di detti edifici e impianti.\nA livello cantonale, l’art 73 della Legge cantonale di applicazione della legge\nfederale sulla pianificazione del territorio, fa esplicito riferimento a questa\nlegislazione federale. L’art 73 cap. 2 LALPT stabilisce per esempio,\nconformemente a quanto sancito nell’art. 24 cpv. 3 lett. a OPT, che è compito\ndel Piano Direttore designare i paesaggi con edifici e impianti degni di\nprotezione. Giusta l’art 73 cpv. 3 LALPT, spetta infine ai piani regolatori\nd’indicare, all’interno dei paesaggi degni di protezione così definiti, gli\nedifici, segnatamente i rustici, e gli impianti tipici per il paesaggio e da\nconservare. Da rilevare che a norma dell’art. 29 RLALPT sono considerati\nrustici gli edifici che per origine, forma, struttura e materiali appartengono\nall’edilizia rurale tradizionale. Tuttavia, giusta il cap. 2 della medesima\ndisposizione, non sono considerati degni di conservazione i rustici\nparzialmente o totalmente crollati (diroccati)."}