{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-292_1996-03-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21279&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bfe3e0cfd088f909e09f3f1419b416f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.292"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 06.03.1996 90.1994.292"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 06.03.1996 90.1994.292"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 06.03.1996 90.1994.292"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:14:06", "Checksum": "83b7b67a74e82124a96a7dbccdd80283", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 06.03.1996 90.1994.292\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n6 marzo 1996 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nvicecancelliera |\nDaniela Regazzi |\nvisto il ricorso del 31 ottobre 1994 di\n|\n|\n___________;___________;___________; rappr. da: avv. ___________;___________;___________;\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione no. ___________;del 27 settembre 1994 del Consiglio di Stato che approva la variante di Piano Regolatore concernente l’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili del Comune di ___________;e della variante al Piano del Paesaggio zona ___________;”;\nviste le osservazioni del 30 dicembre 1994 del Municipio di___________;\nvista la risposta del 7 giugno 1995 del Consiglio di Stato;\nesperiti i necessari accertamenti;\nletti ed esaminati gli atti; |\nr i t e n u t o\nin fatto\na. Il 25 marzo 1994\nl’Assemblea comunale di ___________;ha adottato l’inventario degli edifici\nfuori zona edificabile.\nb. Nell’ambito di questo\ninventario, l’edificio no. ___________;sito in zona ___________;sul mappale no.\n___________;di proprietà del signor ___________;a, è stato inventariato dal\nComune come “meritevole 1b”, ossia come edificio rustico diroccato che fa parte\ndi un nucleo degno di protezione e per i quali è quindi ammessa la\nricostruzione (cambiamento di destinazione).\nc. In data 22 giugno 1994 il Municipio di ___________;ha presentato al Consiglio di Stato formale domanda d’approvazione del suddetto inventario degli edifici fuori zona edificabile.\nd. Con decisione del 27 settembre 1994 il Consiglio di Stato ha approvato la variante di piano regolatore concernente l’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili del Comune di ___________;apportando tuttavia alcune modifiche d’ufficio. In particolare il Governo ha considerato opportuno fare una doppia valutazione dell’edificio no. ___________;di proprietà del ricorrente, essendo esso formato in definitiva da due corpi disgiunti anche se originariamente collegati tra loro. La parte posta più a monte del particellare è stata così classificata come un rustico ancora ben conservato e pertanto “meritevole 1a”, mentre la parte inferiore, situata più a valle, essendo quasi interamente inesistente, come “diroccato 2”, non essendo l’edificio inserito in un nucleo di rustici meritevoli di conservazione (vedi pag. 4 della tabella delle valutazioni allegata alla risoluzione impugnata).\ne. Contro questa risoluzione insorge ora il signor ___________;davanti a questo Tribunale, rilevando come le due parti dello stabile formino in realtà un’unità inscindibile, che in quanto tale merita di essere interamente salvaguardata. A suo dire, procedere solamente alla riattazione della parte superiore (antica abitazione), senza trasformare pure la parte inferiore (antico fienile) significherebbe danneggiare la peculiarità e l’originalità dell’edificio. Egli chiede quindi in via principale che lo stabile no. 155 venga inserito nella sua totalità nella categoria dei rustici “meritevoli 1a”, mentre in via subordinata, qualora non si volesse considerare come inscindibili le due parti, che l’ala classificata come “diroccato 2”, venga inserita nella categoria “meritevole 1b”, in quanto parte di un nucleo meritevole di protezione.\nf. Il Municipio, con osservazioni del 30 dicembre 1994, sostiene che non ha senso salvaguardare solo la metà del rustico siccome originariamente esso costituiva un insieme unico. Pertanto propone l’accoglimento dell’impugnativa.\ng. Con risposta articolata del 7 giugno 1995 il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso per i motivi che se del caso verranno ripresi in proseguo di causa.\nh. In data 22 agosto 1995 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio all’occasione del quale si è potuto constatare che erano già stati intrapresi dei lavori di ricostruzione della parte definita come “diroccato 2” (vedi relativo verbale).\nc o n s i d e r a t o,\nin diritto\n1. Ai sensi dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), ed ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di (cpv. 4 lett. c, entrato in vigore il 15.3.1995).\nLa legittimazione ricorsuale del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT.\nIl ricorso, inoltrato nel termine di legge, risulta tempestivo ed è dunque ricevibile in ordine.\n2. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti)."}