se, quindi, il Governo avesse condiviso la valutazione effettuata da parte dell'autorità comunale, anziché procedere alla sua modifica in "diroccato 2", lo stabile avrebbe ricevuto, a titolo definitivo, tale classificazione. L'insorgente sarebbe pertanto abilitata a chiedere, in questa sede, il solo ripristino della primitiva valutazione, effettuata dall'autorità comunale, che essa non ha impugnato e, pertanto, ha accettato (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT): valutazione che, peraltro, non potrebbe essere tutelata, dal momento che la costruzione non si trova all'interno di un nucleo meritevole di conservazione.